Per tutelare i diritti dei lavoratori ed evitare atti di discriminazione e abuso da parte dei datori di lavoro (vedi la diffusa pratica delle cosiddette “dimissioni in bianco”, imposte soprattutto alle lavoratrici in fase di stipula di contratto di assunzione) il legislatore ha introdotto una serie di norme, procedure e vincoli, ultima delle quali la Legge 188 del 17 ottobre 2007.
La procedura ha lo scopo di evitare dimissioni forzate e per far ciò rende certo il periodo nel quale il lavoratore ha manifestato la propria volontà di recedere dal contratto di lavoro, eliminando la possibilità della firma di lettere di dimissioni con data in bianco, che rendeva in quei caso il contratto scioglibile, unilateralmente e senza indennizzi, da parte del datore di lavoro.
Vediamo di seguito quali sono i punti chiave su cui poggia la legge.
L’entrata in vigore delle nuove norme è stata il 5 marzo 2008. Le dimissioni vanno presentate su apposito modulo MDV (modulo dimissioni volontarie), che riporta: codice alfanumerico progressivo di identificazione, data di emissione, vari spazi da compilare a cura del firmatario e destinati alla identificazione della lavoratrice/lavoratore e del datore di lavoro, nonchè alla definizione della tipologia di contratto da cui si intende recedere e della data della sua stipula.
I moduli hanno validità di quindici giorni dalla data di emissione. La legge 188/07 impone, inoltre, di utilizzare solo il modulo e la procedura così definiti, pena la nullità della procedura stessa. Le dimissioni presentate con moduli diversi da quello proposto saranno infatti considerate nulle.
Le aziende, d’altronde, potrebbero ritrovarsi in difficoltà in quanto – qualora accettassero dimissioni su moduli ordinari – dovrebbero riammettere tra i propri ranghi il lavoratore dimissionario.
La compilazione online del modulo MDV sul sito del ministero acquisisce, quindi, i caratteri di non contraffazione o falsificazione, garantendo sia la certezza dell’identità del soggetto che presenta le dimissioni, sia la data di rilascio che determina la validità del modulo stesso.
La stesura della legge è stata seguita da una serie di chiarimenti, contenuti sia nel Decreto Interministeriale del 21 gennaio 2008 che in due lettere circolari divulgate a Marzo. I vari riferimenti normativi sono serviti a definire alcuni punti poco chiari nell’iter da seguire per presentare le dimissioni.
Iniziamo con definire in quali ambiti è applicabile la Legge 188, che si applica verso tutti i datori di lavoro, ovvero, qualunque persona fisica o giuridica che abbia posto in essere un rapporto di lavoro, anche senza scopo di lucro. Ai datori di lavoro privati quindi, si affiancano le pubbliche amministrazioni e gli enti pubblici, le onlus e le cooperative.
La norma interessa tutti i lavoratori e tutte le lavoratrici ovvero chi, presta la propria attività nell’impresa con vincolo di subordinazione, nel dettaglio riguarda:
- rapporti di lavoro domestico (domestica/badante),
- lavoro subordinato nell’impresa e nella pubblica amministrazione,
- contratti di collaborazione coordinata e continuativa, anche a progetto,
- collaborazioni occasionali (di cui all’art. 61, comma 2, D.Lgs. 276/2003) nelle quali, pur mancando la continuità, sussiste il coordinamento con il committente (cd. “mini co.co.co.”),
- lavoro tra soci e cooperative,
- associazione in partecipazione se caratterizzata dall’apporto di lavoro, anche non esclusivo, da parte degli associati, con la sola esclusione dei lavoratori già iscritti ad albi professionali.
Non rientrano nell’obbligo i rapporti regolati da contratti di collaborazione occasionali caratterizzati da discontinuità e assenza di vincoli. La disciplina non è applicabile agli accordi di risoluzione consensuale bilaterali, né ai casi di recesso unilaterale del lavoratore durante il periodo di prova, e ai casi di cosiddette “dimissioni per giusta causa”. Non rientrano, quindi, nell’obbligo:
- le forme di lavoro autonomo, anche di natura occasionale (art. 2222 Codice Civile),
- le prestazioni di lavoro accessorio (art.70 del D.L.vo 276/03),
- i componenti di organi di amministrazione e controllo di società,
- il personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco,
- il personale della carriera dirigenziale penitenziaria,
- i rapporti di lavoro marittimi,
- gli agenti, e i rappresentanti di commercio, costituiti in società o con una autonoma struttura imprenditoriale,
- le attività, rientranti nell’esercizio di una professione intellettuale, per la quali è necessaria l’iscrizione ad albi professionali.
Le modalità attraverso cui si implementa il sistema informatico MDV sono le seguenti: i soggetti che possono accedere al sistema sono i lavoratori che intendano recedere da un contratto di lavoro ovvero uno dei soggetti abilitati; una volta effettuato l’accesso, il soggetto abilitato compila il modulo, al termine della compilazione, il modulo viene protocollato (gli viene attribuito un codice unico) viene quindi, rilasciata una “ricevuta” che contiene tutti i dati del modulo.
I dati di compilazione dell’ MDV permettono di definire la decorrenza dei quindici giorni che delimitano la validità delle dimissioni; la ricevuta deve essere stampata, firmata dal lavoratore e consegnata al datore di lavoro; a seguito delle dimissioni del lavoratore dovrà seguire, entro cinque giorni dalla data di decorrenza delle stesse, la comunicazione di cessazione del rapporto di lavoro da parte del datore di lavoro.
È utile sottolineare come il legislatore abbia previsto, al fine di rendere più agevole la procedura, due diverse strade per la validazione del modulo MDV. La compilazione del modulo, infatti, può avvenire direttamente da parte del lavoratore o tramite un soggetto intermediario.
Nel primo caso l’utente potrà scegliere tra la sola compilazione (la validazione del modulo avverrà in seguito a cura degli enti preposti) e la realizzazione della procedura completa, in tal caso, il sistema informativo rilascia il documento delle dimissioni volontarie con un codice univoco e una data certa di rilascio.
Nel secondo caso, il lavoratore si presenterà presso un soggetto abilitato (centri per l’impiego, comuni, organizzazioni sindacali, patronati) senza alcun vincolo geografico o di competenza territoriale (il sistema è valido su tutto il territorio nazionale) il quale provvederà ad eseguire la procedura informatica e consegnerà al lavoratore la ricevuta, opportunamente vidimata, contenente il codice univoco la data rilascio.
Il legislatore ha previsto, però, una serie di eccezioni: le lavoratrici madri (dal periodo di gravidanza fino al compimento di un anno di età del bambino) o i lavoratori che si dimettono entro un anno dal matrimonio, infatti, al fine di adempiere alla convalida delle dimissioni, dovranno rivolgersi obbligatoriamente alla Direzione provinciale del lavoro competente per territorio.
Poiche le dimissioni volontarie presentate con altri modelli o con semplice lettera sottoscritta dal lavoratore risulterebbero oggi nulle, sarebbe buona norma che il datore di lavoro che dovesse ricevere le dimissioni volontarie di un lavoratore, lo solleciti affinché segua la procedura MDV.
È comunque consigliabile accompagnare alla ricevuta del modulo MDV una lettera di dimissioni “tradizionale”. Il ministero ha improntato un servizio di assistenza al cittadino il quale, per avere risposta a dubbi, interpretazioni e chiarimenti sulle procedure, può possibile inviare una email a co@lavoro.gov.it, oppure telefonare al numero verde 800 196 196.