Dopo il disco verde della Ue, il Ministero dell’Economia ha firmato il decreto attuativo che rende operativa l’IVA per cassa – ossia la misura “IVA ad esigibilità differita” prevista nel DL 185/2008 – riformandone perciò l’attuale regime per numerose Pmi e professionisti.
Come preannunciato, potranno accedere all’agevolazione prevista del DL Incentivi soltanto le imprese che «nell’anno solare precedente hanno realizzato, o in caso di inizio di attività, prevedano di realizzare» un volume d’affari non superiore ai 200mila euro.
Al comma 4 dell’articolo 1 del decreto attuativo si sottolinea che il meccanismo cessa solo per le operazioni successive al superamento del tetto massimo: questo significa che, pur prevedendo un tetto non superiore ai 200mila euro, se si dovesse “sforare” si potrà comunque godere dell’IVA per cassa, ma solo per le fatture precedenti al superamento del limite.
Lo si evince anche dalla Relazione illustrativa di accompagnamento al decreto, che spiega passo passo tutte le regole per fruire dell’agevolazione.
Tali “misurazioni” si riferiscono sempre al periodo d’imposta in cui l’operazione si considera effettuate non a quello di effettiva riscossione del pagamento.
Affinché il meccanismo si attivi, tuttavia, è bene ricordare che le fatture il oggetto dovranno espressamente riportare la scelta di avvalersi dell’esigibilità differita dell’imposta. Dunque, non è un meccanismo automatico.
In realtà, il testo del decreto attuativo dell’articolo 7 del Dl 185/2008 specifica anche che la piena operatività del nuovo regime decorrerà per fatturazioni successive alla pubblicazione in Gazzetta Ufficiale del Decreto stesso, senza però ulteriori sì dalla Ue.