Tratto dallo speciale:

Staff leasing, buona opportunità per le aziende

di Roberto Grementieri

Pubblicato 12 Settembre 2011
Aggiornato 25 Febbraio 2014 11:21

logo PMI+ logo PMI+
La possibilità di utilizzare a tempo indeterminato personale assunto dalle agenzie di lavoro è stata ampliata dalla Finanziaria 2010. Le nuove norme e l'analisi di benefici e punti critici.

La somministrazione di lavoro a tempo indeterminato, ovvero il cosiddetto staff leasing, è stato reintrodotto dalla finanziaria 2010, che ha rivitalizzato la disciplina contenuta nella legge Biagi. Si tratta, come è noto, di una forma particolare di contratto che rende possibile, seppure solamente nei casi e alle condizioni previste dalla legge, l’utilizzazione stabile di personale che è assunto da un’agenzia di lavoro.

Ebbene, l’art. 2 della legge n. 191/2009 ha reso possibile questo tipo di somministrazione, oltre che nelle ipotesi già in precedenza previste, anche in tutti i settori produttivi, pubblici e privati, per l’esecuzione di servizi di cura e assistenza alla persona e di sostegno alla famiglia e in tutti gli altri casi previsti dai contratti collettivi di lavoro anche aziendali.

Lo staff leasing è stato quindi potenziato, e in alcuni casi può casi assorbire per intero il complesso dell’attività di alcune aziende (biblioteche, parchi, musei, archivi, magazzini, call center).

Assunzione, le diverse possibilità

Ma analizziamo tutte le alternative dell’imprenditore in materia di assunzione. Nell’attuale sistema ci sono tre possibilità: eseguire direttamente l’opera o il servizio con proprio personale; eseguire direttamente l’opera o il servizio utilizzando personale somministrato da apposite agenzie nelle ipotesi consentite; appaltare l’opera o il servizio ad un terzo, che lo esegua con propria organizzazione e a proprio rischio.

Per il caso in cui l’imprenditore preferisca alla prima ipotesi la seconda si pone una scelta non facile: è più conveniente lo staff leasing o l’appalto?

Indubbiamente, l’appalto costa meno della somministrazione in quanto il trattamento economico dovuto ai dipendenti dell’appaltatore può essere inferiore, in piena legittimità, a quello spettante ai dipendenti diretti del committente, mentre nell’ambito della somministrazione opera il ben noto principio di parità di trattamento tra i dipendenti dell’agenzia e quelli dell’utilizzatore.

Inoltre, nell’appalto non vi è ovviamente il costo di intermediazione da pagare all’agenzia.

Tuttavia la posizione del committente è gravata da numerose tutele a favore dei dipendenti coinvolti nell’appalto, soprattutto con riferimento alla sicurezza sul lavoro.

Lo staff leasing prima delle nuove norme

Le imprese hanno pertanto fatto larghissimo uso di lavoratori interinali, a fronte del formidabile vantaggio di utilizzare manodopera aggiuntiva, rispetto al normale organico, sfuggendo ai vincoli in materia di licenziamento; manodopera oltretutto invisibile ai fini del computo dell’organico e la cui gestione amministrativa viene scaricata completamente sull’agenzia.

Tale convenienza si è ridotta col passare del tempo, quando la giurisprudenza ha assunto un orientamento alquanto rigoroso e garantista, addossando all’imprenditore nuovi obblighi in capo al personale “prestato” dalle agenzie interinali.

Con la Finanziaria 2010 il legislatore ha di fatto risposto al calo di appetibilità dello staff leasing, cercando di ridonare alla somministrazione la convenienza perduta.

Lo staff leasing dopo la Finanziaria 2010

I requisiti per ricorrere alla somministrazione di lavoro sono da un lato di carattere soggettivo e, dall’altro lato, di carattere sostanziale. I primi, fissati dagli articoli 4 e 5 del Dlgs n. 276/2003, attengono alle Agenzie di somministrazione.

Il legislatore ha introdotto un elenco di attività di dichiarate ex lege di somministrazione lecita. L’elenco è tassativo e comprende: servizi di consulenza e assistenza nel settore informatico, compresa la progettazione e manutenzione di reti intranet e extranet, siti internet, sistemi informatici, sviluppo di software applicativo, caricamento dati; servizi di pulizia, custodia, portineria; servizi, da e per lo stabilimento, di trasporto di persone e di trasporto e movimentazione di macchinari e merci; gestione di biblioteche, parchi, musei, archivi, magazzini, nonché servizi di economato; attività di consulenza direzionale, assistenza alla certificazione, programmazione delle risorse, sviluppo organizzativo e cambiamento, gestione del personale, ricerca e selezione del personale; attività di marketing, analisi di mercato, organizzazione della funzione commerciale; gestione di call center, nonché avvio di nuove iniziative imprenditoriali nelle aree obiettivo 1 di cui al regolamento (Ce) n. 1260/ 1999 del Consiglio recante disposizioni generali sui Fondi strutturali; costruzioni edilizie all ‘ interno degli stabilimenti, per installazioni o smontaggio di impianti e macchinari, per particolari attività produttive, con specifico riferimento all’edilizia e alla cantieristica navale, le quali richiedano più fasi successive di lavorazione, l’impiego di manodopera diversa per specializzazione da quella normalmente impiegata nell’impresa.

A ciò si aggiunga l’esecuzione di servizi introdotti dalla Finanziaria 2010.

Vantaggi e criticità

Un indubbio vantaggio dello staff leasing consiste nell’offrire alle imprese utilizzatrici la possibilità di un’agile e deformalizzata modulazione del proprio organico, sia in aumento come visto sopra sia in diminuzione. Le eccedenze di personale possono essere agevolmente gestite attraverso il puro e semplice recesso dal contratto (commerciale) di somministrazione.

In questo modo si può fruire di manodopera aggiuntiva scaricando sulle agenzie l’assorbimento del personale divenuto nel corso del tempo eccedente, o semplicemente non più gradito.

Un rilevante rischio di impresa a carico dell’agenzia è ineliminabile, ma può essere attenuato come avviene nella prassi attraverso l ‘ imposizione di una congrua penale in capo all ‘ utilizzatore in caso di recesso, oppure attraverso la previsione di una clausola volta a fissare un preavviso lungo per il recesso dal contratto di somministrazione.

Tali strumenti negoziali, riguardando un contratto commerciale, paiono pienamente legittimi, non configurandosi alcuna intersezione con la zona sismica della disciplina limitativa dei licenziamenti.

La notevole flessibilità in uscita di cui viene in tal modo a fruire l’impresa utilizzatrice, del resto, non può essere considerata in termini di eccessiva liberalizzazione, in quanto il lavoratore trova forti tutele nei confronti dell ‘ agenzia di staff leasing.

Il posto di lavoro presso quest’ultima è garantito dall’articolo 18 dello Statuto dei Lavoratori e l’agenzia non ha comunque vita facile per il caso in cui si trovasse a dover licenziare un gruppo di lavoratori a causa della cessazione della somministrazione con un committente: è ben vero che il licenziamento collettivo non è soggetto ai vincoli procedimentali di cui all’art. 4 della legge n. 223/1991, ma resta comunque soggetto a quelli posti dalla stessa legge all’art. 5, in ordine alla selezione dei licenziandi, nonché al controllo giudiziale ex post sul giustificato motivo di licenziamento.