La Cassa integrazione è gestita dall’INPS e ha il compito di sostituire o integrare la retribuzione dei lavoratori sospesi o impiegati a orario ridotto a seguito di eventi che non consentono lo svolgimento totale o parziale della prestazione lavorativa.
Istituito con il decreto legislativo luogotenenziale del 1945 (G.U. n. 155 del 27 dicembre 1945) e con la successiva Legge 164 del 1975, l’intervento ordinario di integrazione salariale è previsto prevalentemente per il settore Industriae quindi: imprese di trasporti, impianti, manifatturiere, produzione o distribuzione gas, acqua ed energia elettrica nonché imprese artigiane del settore edile e lapideo.
Agli operai, impiegati e quadri, dipendenti da imprese industriali, che siano sospesi dal lavoro o effettuino prestazioni di lavoro a orario ridotto è dovuta l’integrazione salariale nei seguenti due casi:
1) Integrazione salariale ordinaria:
- per situazioni aziendali dovute a eventi transitori e non imputabili all’imprenditore o agli operai (eventi naturali, mancanza di materia prima, scioperi prolungati, ecc.);
- situazioni temporanee di mercato (come ad esempio mancanza di lavoro o di ordinativi).
Cassa integrazione ordinaria
Spetta nella misura dell’80% della retribuzione globale ma non può superare un tetto massimo mensile stabilito di anno in anno. Per il 2009 è di € 886,31 elevato a € 1.065,26 in caso di retribuzione mensile superiore a € 1.917,48.
Nel settore edile e lapideo, quando la CIG è stata determinata da eventi meteorologici, il limite è incrementato del 20%: per il 2009 è di 1.063,57 elevato a € 1.278,31 in caso di retribuzione mensile superiore a € 1.917,31.
Per i lavoratori, è riconosciuta utile per il conseguimento del diritto alla pensione fino a un massimo complessivo di trentasei mesi nell’intero rapporto assicurativo del dipendente. Le somme occorrenti alla copertura della contribuzione figurativa saranno a carico della Cassa integrazione guadagni.
È corrisposta fino a un massimo di tre mesi rinnovabili trimestralmente fino ad un massimo di dodici mesi. Tuttavia l’impresa che abbia fruito i dodici mesi di integrazione salariale può inoltrare nuova domanda per la medesima unità produttiva quando sia trascorso un periodo di almeno 52 settimane di normale attività lavorativa. L’integrazione salariale relativa a più periodi non consecutivi non può superare complessivamente la durata di 12 mesi in un biennio. Queste disposizioni non si applicano nei casi di intervento determinato da eventi oggettivamente inevitabili.
Per godere del trattamento di integrazione salariale è necessario che l’imprenditore presenti alla sede provinciale INPS, entro i termini stabiliti, una domanda nella quale dovranno essere indicate le cause della sospensione o riduzione dell’orario di lavoro e loro presumibile durata, numero dei lavoratori interessati e ore di effettivo lavoro.
La sede provinciale INPS, previa deliberazione di una commissione nominata con decreto del direttore dell’ufficio regionale del lavoro, dispone l’integrazione salariale. Al provvedimento deliberato dalla commissione provinciale è possibile presentare ricorso.
La Cassa integrazione è alimentata in primis dal contributo a carico delle imprese industriali nella misura dell’1% della retribuzione se l’impresa ha più di 50 dipendenti (o comunque se il numero medio di dipendenti in forza nell’anno precedente dichiarato dall’impresa risulta superiore a 50 unità) o in caso contrario l’aliquota è dello 0,75%.
A seguire, gode del contributo addizionale a carico delle imprese che si avvalgono di interventi di integrazione salariale nella misura dell’8% dell’integrazione salariale corrisposta ai propri dipendenti, ridotta del 4% per le imprese con un massimo di 50 dipendenti (il contributo addizionale non è dovuto quando l’integrazione salariale è corrisposta per sospensione o riduzione dell’orario di lavoro determinate da eventi oggettivamente inevitabili).
Per le aziende costituite nel corso dell’anno solare si fa riferimento al numero di dipendenti alla fine del primo mese di attività.
Il pagamento della Cassa integrazione viene anticipato dal datore di lavoro che successivamente ne chiederà rimborso all’INPS o lo conguaglierà con gli importi a debito.
È prevista, inoltre, l’integrazione salariale per i settori edile e lapideo nel caso di riduzione o sospensione dell’attività lavorativa a seguito di intemperie che impediscano la normale prosecuzione dell’attività o comunque altre cause o eventi non imputabili al datore di lavoro.
Cassa integrazione straordinaria
È prevista nei casi di ristrutturazione o riorganizzazione dell’impresa, periodi di crisi di particolare rilevanza sociale o fallimento. Vi sono ammesse le imprese industriali ed edili, imprese di servizio mensa e ristorazione con numero di dipendenti superiore a 15 unità, imprese commerciali, di spedizione e trasporto, agenzie di viaggio e turismo che occupano più di 50 dipendenti e imprese di vigilanza.
Non si può chiedere l’intervento straordinario per le unità produttive per le quali è stato richiesto, per lo stesso periodo, l’intervento ordinario.
La cassa integrazione guadagni straordinaria spetta anch’essa nella misura dell’80% con gli stessi limiti applicati all’integrazione salariale ordinaria ma con una riduzione del 5,84%.
Anche nel caso di intervento straordinario, l’imprenditore deve comunicare le cause della sospensione o riduzione dell’orario di lavoro, durata, numero di lavoratori coinvolti e criteri adottati nella loro individuazione o comunque quelli di rotazione dell’impiego dei lavoratori. La domanda deve essere presentata al Ministero del Lavoro e, nel caso di ristrutturazione, conversione o riorganizzazione anche al Servizio ispettivo del lavoro.
Qualora l’impresa si avvalga della facoltà di richiedere l’integrazione salariale straordinaria a seguito di crisi economica è necessario che gli indicatori economico-finanziari dell’ultimo biennio rappresentino un andamento negativo corredato da un ridimensionamento o dalla stabilità dell’organico aziendale.
La Cassa integrazione straordinaria dura al massimo 12 mesi per le crisi aziendali, 24 mesi per la riorganizzazione, ristrutturazione e riconversione aziendale, 18 mesi per i casi di procedure esecutive concorsuali.
Gli interventi ordinari e straordinari non possono nel complesso superare 36 mesi in un quinquennio.