Le Agenzie Immobiliari che espongono nelle proprie vetrine cartelli contenenti annunci di case in vendita o in locazione con tanto di foto e descrizione devono pagare l’imposta sulla pubblicità. Lo ha stabilito la Corte di Cassazione con l’ordinanza n. 21966 depositata il 16 ottobre 2014.
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Il caso
Nel caso in esame un Comune veneto aveva presentato ricorso contro la sentenza della CTR di Venezia-Mestre, la quale aveva disposto che l’Agenzia Immobiliare non dovesse versare l’imposta sulla pubblicità per i cartelli raffiguranti case in vendita o in locazione con le relative descrizioni, ritenendo che la vetrina così composta dovesse essere trattata come uno scaffale di un qualsiasi esercizio commerciale.In sostanza la vetrina dell’Agenzia Immobiliare veniva paragonata ad uno scaffale contenente i prodotti trattati la cui descrizione non potesse essere considerata come un vero e proprio messaggio pubblicitario, anche considerando l’intera superficie di affissione, pari a 3 metri quadrati.
Imposte pubblicità
La normativa vigente (art.17 del D.Lgs. n. 507/93) prevede che siano esenti dall’imposta sui “mezzi pubblicitari” i cartelli che non superino, nel loro insieme, la superficie complessiva di mezzo metro quadrato per ciascuna vetrina e ingresso, e gli “avvisi al pubblico” che non superino, ciascuno individualmente, la superficie di mezzo metro quadrato.
Sentenza della Cassazione
Secondo i giudici della Cassazione i cartelli esposti dalle Agenzie Immobiliari non possono ricondursi alla nozione di “avvisi al pubblico”, che include i soli messaggi informativi relativi all’attività esercitata nei locali come orario di apertura e chiusura, presenza di parcheggio riservato e così via. Dunque i cartelli esposti dalle Agenzie Immobiliari devono essere necessariamente ricondotti alla nozione di “mezzi pubblicitari” per la loro funzione promozionale, volta ad attirare l’attenzione verso un determinato immobile da parte di chi abbia interesse ad acquistarne o prenderne in locazione uno. Inoltre l’Agenzia gode dell’effetto promozionale generato dai cartelli indipendentemente dal fatto che su di essi venga o meno esposto il proprio logo ed i propri recapiti. Per questi motivi la Cassazione ha ritenuto errata la decisione della CTR, facendo scattare il versamento dell’imposta sulla pubblicità per i cartelli affissi dalle Agenzie Immobiliari e rinviando la causa al giudice di merito.