Il Garante Privacy è intervenuto in ambito Mobile e Social con un provvedimento – in via di pubblicazione in Gazzetta Ufficiale – che fornisce le linee guida per le campagne marketing che veicolano offerte commerciali proposte dalle aziende su questi canali.
Fondamentalmente il Garante ha voluto mettere un freno alle offerte indesiderate (spam), favorendo quelle ritenute amiche dei consumatori, venendo incontro agli utenti ma anche alle aziende che potranno in questo modo raggiungere meglio il proprio obiettivo di business.
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Viene dunque imposto l’invio di offerte commerciali a utenti di social network o di servizi di messaggistica solo a patto che abbiano dato il loro consenso preventivo (opt-in). Il consenso dovrà essere specifico, libero, informato e documentato in forma scritta.
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Anche per utilizzare i dati presenti su Internet e social network è necessario ottenere preventivamente lo specifico consenso da parte del destinatario dei messaggi promozionali.
Ad essere regolamentato, in sostanza, è il cosiddetto “marketing virale” o “mirato” che prevede campagne pubblicitarie targettizate, i cui meccanismi si ritiene possano diventare una minaccia alla privacy dei consumatori.
Non viene invece richiesto alcun consenso preventivo in caso di utenti che effettuino il cosiddetto passaparola. Questo significa che si possono tranquillamente inviare email o sms con offerte promozionali ad amici e conoscenti a titolo personale.
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Si impone poi un maggiore controllo sul rispetto delle regole da parte di chi commissiona le campagne promozionali, prevedendo misure semplificate per le promozioni delle imprese che rispettano le regole.
Ad esempio viene dato il via libera al soft spam, all’invio di email promozionali ai propri clienti su beni o servizi analoghi a quelli già acquistati, o anche all’invio di offerte commerciali ai propri “follower” sui social network se l’atto di iscrizione palesa un interesse a ricevere messaggi pubblicitari da parte dell’azienda, o sia presente un consenso preventivo.
Un unico consenso – valido per tutti i soggetti terzi indicati nell’apposita informativa – sarà inoltre sufficiente ad autorizzare l’azienda ad inviare materiale pubblicitario si attraverso i canali automatizzati che quelli cartacei o telefonici.
Le sanzioni previste dal Codice privacy verranno applicate in caso di segnalazione da parte degli utenti e potranno arrivare fino a 500.000 euro.