Nuova stretta al telemarketing selvaggio, ovvero alle chiamate dei call center che non rispettano le norme sulla tutela dei consumatori. Più in particolare vengono aumentate le sanzioni per le aziende i cui operatori telefonici insistano nel proseguire la conversazione senza esplicito consenso del destinatario della chiamata. È una delle novità introdotte dal Ddl Concorrenza – il Ddl n. 2085/2017 approvato al Senato e ora al vaglio della Camera – per il settore delle Telecomunicazioni (TLC): le sanzioni per i call center inadempienti passano a 1,160 milioni di euro invece di 580mila euro.
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Si tratta in particolare del comma 43 dell’articolo unico del Ddl Concorrenza a prevedere che:
“All’articolo 98, comma 16, del codice delle comunicazioni elettroniche, di cui al decreto legislativo 1º agosto 2003, n. 259, e successive modificazioni, le parole: «ad euro 580.000,00» sono sostituite dalle seguenti: «ad euro 1.160.000,00».
Mentre il comma 44 stabilisce che:
“All’articolo 130 del codice in materia di protezione dei dati personali, di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, dopo il comma 4 sono inseriti i seguenti:«4-bis. Gli operatori e i soggetti terzi che stabiliscono, con chiamate vocali effettuate con addetti, un contatto anche non sollecitato con l’abbonato a fini di invio di materiale pubblicitario o di vendita diretta o per il compimento di ricerche di mercato o di comunicazione commerciale hanno l’obbligo di comunicare all’esordio della conversazione i seguenti dati:
- a) gli elementi di identificazione univoca del soggetto per conto del quale il contatto avviene;
- b) l’indicazione dello scopo commerciale o promozionale del contatto.
4-ter. Il contatto è consentito solo se l’abbonato destinatario della chiamata, a seguito della comunicazione di cui al comma 4-bis, presta un esplicito consenso al proseguimento della conversazione»”.
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Il comma 45 istituisce presso il Ministero dello Sviluppo Economico il Registro dei soggetti che usano indirettamente risorse nazionali di numerazione. I criteri per l’individuazione dei soggetti da iscrivere nel Registro verranno stabiliti con decreto del MiSE, da adottare entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge Concorrenza.
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