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Pubblicità sugli automezzi: applicazione della tassa

di Francesca Vinciarelli

Pubblicato 17 Febbraio 2015
Aggiornato 7 Ottobre 2016 11:01

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La sentenza della Cassazione che chiarisce quando si applica l'imposta di pubblicità su automezzi.

Con la sentenza n. 2632/2015 la Corte di Cassazione ha chiarito quando si applica l’imposta di pubblicità sugli automezzi. Ad essere obbligate al versamento dell’imposta per la pubblicità sono le imprese di produzione che effettuano, come attività strumentale, il trasporto per proprio conto  della merce prodotta. L’imposta deve essere versata anche quando l’impresa espone il proprio logo sulle fiancate degli automezzi presi a noleggio per trasportare i propri prodotti.

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Esenzioni

In questo caso, infatti, non può applicarsi l’esenzione prevista dall’art. 13, comma 4 bis D.Lgs. n. 507/1993, non essendo i veicoli di proprietà e non trattandosi di un’impresa di trasporti. Tale norma prevede che

“Non è dovuta l’imposta per l’indicazione del marchio, della ragione sociale e dell’indirizzo dell’impresa, purché sia apposta non più di due volte e ciascuna iscrizione non sia di superficie superiore a mezzo metro quadrato”.

Esenzione che tuttavia non si applica qualora gli automezzi siano presi a noleggio. In più l’imposta per la pubblicità sugli automezzi non è dovuta per l’indicazione della ditta e dell’indirizzo dell’impresa che effettua l’attività di trasporto sui veicoli realmente impiegati per il trasporto stesso, anche se questo viene effettuato per conto terzi, limitatamente alla sola superficie utile occupata da tali indicazioni.

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Applicazione dell’imposta

I giudici si sono espressi in merito al contenzioso instaurato tra una società ed il concessionario in merito alla richiesta di riscossione dell’imposta di pubblicità da parte del Comune di Cuggiono (MI). La Cassazione ha accolto il ricorso del concessionario chiamando la società a versare l’imposta di pubblicità relativa a automezzi noleggiati ed utilizzati per trasportare propri prodotti e nelle cui fiancate era esposto il logo della Società e altre informazioni pubblicitarie sulla stessa. In sostanza la società ha dovuto versare l’imposta sulla pubblicità poiché essa produceva beni che portava a rivenditori con automezzi non di sua proprietà. (Fonte: sentenza n. 2632/2015 della Corte di Cassazione).