Dal 2016 sono cambiate le regole per la capitalizzazione dei costi di pubblicità, per effetto dell’entrata in vigore del D.Lgs 139/2015 che ha introdotto grandi novità in tema di immobilizzazioni immateriali. Tra queste, una delle più importanti è l’esclusione delle spese sostenute per la ricerca e la pubblicità da quelle capitalizzabili e le modifiche alla rappresentazione in bilancio delle spese sostenute in anni precedenti e capitalizzate, dovute della retroattività della norma. Fino a fine 2015, infatti, potevano essere capitalizzati nello Stato Patrimoniale, in presenza di determinate condizioni, invece di essere imputati interamente a Conto Economico come costi di esercizio, imputati per intero nell’esercizio di sostenimento.
=> Deducibilità spese di rappresentanza
Costi di pubblicità non capitalizzabili
- oneri sostenuti in correlazione agli altri oneri pluriennali propriamente detti (costi di impianto e di ampliamento);
- con caratteristica di eccezionalità;
- collegati alla necessaria fase commerciale di lancio di un nuovo prodotto e non essere semplici costi di sostegno alla commercializzazione di prodotti già esistenti;
- relativi ad azioni dalle quali l’imprenditore ha la ragionevole aspettativa di importanti e duraturi ritorni economici.
Il D.Lgs 139/2015 ha soppresso le parole “di ricerca e di pubblicità” dalla norma riguardante la composizione dell’attivo patrimoniale alla voce immobilizzazioni, lasciando solo i “costi di sviluppo”. Di conseguenza le voci aventi ad oggetto i costi di ricerca applicata e di pubblicità non sono più capitalizzabili, a meno che non siano assimilabili ai costi di sviluppo.
Per le spese di ricerca e sviluppo capitalizzate prima del 2016 e parzialmente ammortizzate, la restante parte deve essere imputata a Conto Economico. La legge impone infatti di spesare tali componenti nel conto economico dell’esercizio in cui sono sostenuti.
Eccezioni: se i costi di pubblicità capitalizzati prima del 2016, in corso di ammortamento, sono riconducibili a una fase di start up, una nuova costituzione, un nuovo business o processo produttivo, allora possono continuare a essere considerati costi di impianto e ampliamento, riclassificati dalla voce B.I.2 alla voce B.I.1.
Per approfondimenti: D.Lgs 139/2015.