Tutto pronto: imprese e lavoratori autonomi che investono in campagne pubblicitarie sulla stampa anche online e/o sulle emittenti radiotelevisive locali, con una spesa incrementale di almeno l’1% rispetto all’anno precedente sullo stesso mezzo di informazione possono fruire del cosiddetto Bonus Pubblicità.
Da sabato 22 settembre e fino al 22 ottobre 2018 è possibile richiedere il credito d’imposta per gli investimenti pubblicitari incrementali. Il servizio di prenotazione del bonus è disponibili nell’area riservata accessibile con le credenziali SPID, Entratel e Fisconline, Carta Nazionale dei Servizi.
Adempimenti
A regime, per fruire del credito d’imposta introdotto dal Dl 50/2017, articolo 57-bis, finanziato con il Dl 148/2017, articolo 4 e pari al 75% del valore incrementale degli investimenti, elevato al 90% per microimprese, PMI e startup innovative (percentuale sospesa in attesa di parere UE) è necessario effettuare le seguenti comunicazioni:
- la “prenotazione”, da inviare entro il mese di marzo dell’anno in corso (dal 2019);
- la consuntivazione in forma di dichiarazione sostitutiva di atto notorio, da inviare entro gennaio dell’anno successivo (dal 2019).
Per il 2018 la prenotazione va inviata tra il 22 settembre e il 22 ottobre 2018; per il 2017 va inviata, nei medesimi termini, la sola dichiarazione sostitutiva, per dichiarare gli investimenti effettuati.
Il credito d’imposta spettante viene calcolato in relazione agli investimenti effettuati su due tipologie di media:
- dal 2018 riguarda gli investimenti sia sulla stampa, anche online, che sulle emittenti radio/televisive locali;
- investimenti 2017 riguarda i soli investimenti effettuati dal 24/06/2017 al 31/12/2017 (confrontati con il medesimo periodo del 2016) in relazione ai soli investimenti pubblicitari sulla stampa, anche online.
Resta però il dubbio formale sulla possibilità di accesso al bonus per le aziende che nell’anno precedente non abbiano effettuato alcun investimento e che quindi non possano applicare il calcolo del valore incrementale pari all’1% non avendo una base storica da cui partite.
I pareri sono contrastanti, ma par di capire che il decreto attuativo della misura abbia incamerato il rilievo dal Consiglio di Stato e che quindi, in fase di prenotazione del credito, non saranno riconosciute le istanze di imprese con base storica di investimento pari a zero.