Telemarketing: il silenzio assenso è legge

di Roberto Grementieri

Pubblicato 29 Aprile 2010
Aggiornato 12 Febbraio 2018 19:33

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La disciplina sulle comunicazioni commerciali può adottare due sistemi diversi: opt-in (l’interessato decide se essere contattato o no per ricevere offerte e promozioni), oppure opt-out (che si può essere chiamati, anche senza il proprio consenso, necessario solo per continuare a esserlo in futuro).

Le brecce al sistema dell’opt-in (regola generale e iniziale del Codice della Privacy che ha dato vita ai nuovi elenchi telefonici) si registrano per il marketing a propri clienti e per il marketing telefonico con operatore.

Quest’ultima forma può svolgersi senza consenso sia con gli elenchi telefonici (ante agosto 2005) sia con il regime introdotto dal d.l. 135/2009 (registro delle opposizioni di chi non vuole essere contattato).

Rimangono fuori i sistemi automatizzati di chiamata: l’interpretazione più corretta è che il regime di opt-out per l’utilizzo dei dati contenuti negli elenchi degli abbonati consultabili da chiunque si applica solo alle telefonate con operatore.

L’articolo 129 del Codice della privacy prevede il sistema del consenso preventivo per l’inclusione negli elenchi a disposizione del pubblico e prevede idonee modalità  per la manifestazione del consenso all’inclusione negli elenchi e all’utilizzo dei dati a fini di invio di materiale pubblicitario o di vendita diretta o per il compimento di ricerche di mercato o di comunicazione commerciale.

Il Garante ha stabilito che l’operatore telefonico può inserire nell’elenco i dati personali degli abbonati solo previa manifestazione di consenso dell’interessato, il quale ha il diritto di decidere se e quali dati che lo riguardano debbano essere riportati.

Il codice della privacy prevede anche la regola generale per cui l’uso di sistemi automatizzati di chiamata senza l’intervento di un operatore per l’invio di materiale pubblicitario o di vendita diretta o per il compimento di ricerche di mercato o di comunicazione commerciale è consentito solo previo consenso.

La regola vale anche per le comunicazioni elettroniche effettuate per le medesime finalità  mediante posta elettronica, telefax, sms, mms o messaggi di altro tipo. Quindi per il marketing telefonico e per l’uso di sistemi automatizzati, mail, fax, sms e mms, secondo l’impostazione originaria del Codice della privacy, vale l’opt-in.

L’articolo 44, comma 1-bis, del d.l. 207/2008 ha consentito l’utilizzo dei dati personali presenti nelle banche dati costituite sulla base dei vecchi elenchi telefonici pubblici (anteriori all’1 agosto 2005) «anche in deroga» alle disposizioni in tema di informativa e consenso dell’interessato.

La legge e il Garante hanno posto alcune condizioni: i dati possono essere utilizzati a fini promozionali solo dai titolari del trattamento che hanno costituito le banche dati prima del 1° agosto 2005; i dati devono essere utilizzati direttamente dal titolare e non possono essere ceduti.
pLa deroga vale fino al 25 maggio 2010; Per questo tipo di marketing vale la regola dell’opt-out.