Stress lavoro – correlato
La valutazione del rischio da stress lavoro-correlato è parte integrante della valutazione dei rischi in azienda (Testo Unico su salute e sicurezza nei luoghi di lavoro) e viene effettuata dal datore di lavoro avvalendosi del Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione (RSPP) con il coinvolgimento del medico competente, ove nominato, e previa consultazione del Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza (RLS/RLST).
L’obbligo di redazione del DVR – Documento di Valutazione Rischio stress mira a identificare le potenziali cause di stress e a pianificare azioni preventive per tutelare i lavoratori contro questa forma di malattia professionale.
Come effettuare la valutazione in azienda
Per prima cosa, bisogna individuare cause ed effetti. Come? Partendo dalle indicazioni ufficiali fornite su sintomi e possibili fattori scatenanti:
«la valutazione dei rischi deve essere effettuata tenendo conto, tra l’altro, dei rischi da stress lavoro-correlato, secondo i contenuti dell’Accordo Europeo dell’8 ottobre 2004», che è stato recepito dall’accordo interconfederale (9 giugno 2008) in base al quale lo stress lavoro – correlato è la «condizione che può essere accompagnata da disturbi o disfunzioni di natura fisica, psicologica o sociale ed è conseguenza del fatto che taluni individui non si sentono in grado di corrispondere alle richieste o aspettative riposte in loro».
Quali sono i soggetti interessati? La valutazione riguarda tutti i lavoratori, compresi dirigenti e preposti, prendendo in considerazione gruppi omogenei di lavoratori (per mansioni svolte o partizioni organizzative) che risultino esposti a rischi dello stesso tipo, secondo una individuazione che ogni datore di lavoro può autonomamente effettuare in ragione della effettiva organizzazione aziendale.
Come redigere il DVR? Recentemente il Ministero del Lavoro con lettera circolare n.15 del 18 novembre 2010 ha reso note le indicazioni per la valutazione dello stress lavoro – correlato approvate il 17 novembre 2010 dalla Commissione consultiva permanente per la salute e sicurezza sul lavoro.
Quali aziende sono interessate? Potenzialmente, lo stress può riguardare ogni luogo di lavoro ed ogni lavoratore, indipendentemente da dimensioni dell’azienda, settore di attività, tipologia del contratto o rapporto di lavoro; di conseguenza, la valutazione del rischio deve essere effettuata in tutte le imprese seppure a livelli differenti (con diversi gradi di approfondimento), analizzando anche l’organizzazione del lavoro potenzialmente più pericolosa per la salute.
Chi valuta? Per l’intero processo, il datore di lavoro deve avvalersi della collaborazione del Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione, del medico competente e del rappresentante dei lavoratori per la sicurezza. Risulta utile nei casi più complessi coinvolgere anche il personale (lavoratori più anziani ecc.) o esperti esterni (es. psicologo, sociologo del lavoro).
Quali sono le fasi del processo di valutazione? L’iter di valutazione del rischio stress lavoro-correlato deve essere articolato in più fasi tra loro collegate:
- Raccolta informazioni
- Indagine
- Pianificazione interventi
- Attuazione interventi
- Monitoraggio
- Verifica/Aggiornamento DVR
Le informazioni sull’impresa aiutano a ricostruire il contesto aziendale, per meglio interpretare i dati acquisiti e definire il tipo di valutazione da adottare. Nella fase d’indagine, su modalità e strumenti da adottare, bisogna operare una distinzione per dimensione aziendale in rapporto al numero dei dipendenti. La pianificazione degli interventi avrà maggior successo se svolte con la partecipazione dei lavoratori a tutti i livelli, per ottenere reali miglioramenti per l’impresa.
Autocertificazione di valutazione rischio
In alternativa all’elaborazione del Documento di Valutazione dei Rischi (DVR), nelle imprese fino a dieci dipendenti che non svolgano attività a rischio, il datore di lavoro ha facoltà di procedere all’autocertificazione della valutazione del rischio (D.Lgs 106/09 – art. 29, comma 5) indicando sinteticamente:
- rischi individuati nel proprio ambiente di lavoro
- criteri adottati per valutarli
- misure individuate per eliminarli o ridurli
- elementi richiesti con le lettere b), c), d), e) ed f) dell’art. 28 del D. Lgs. n. 81/2008 e s.m.i.
Nel documento bisogna specificare che la valutazione è stata fatta, nel rispetto dell’art. 28 comma 1 bis del D. Lgs. n. 81/2008, secondo le indicazioni fornite dalla Commissione consultiva permanente per la salute e sicurezza sul lavoro, nel documento del 17 novembre 2010.
Opportuno in ogni caso coinvolgere direttamente i dipendenti con incontri finalizzati al confronto sui temi della attività lavorativa, indipendentemente dall’obbligo o meno da parte del datore di lavoro di il documento di valutazione dei rischi.
Documento di Valutazione Rischio (DVR)
Nelle imprese con oltre 10 dipendenti il DVR è obbligatorio. Il processo di valutazione può articolarsi in due interventi. Il primo è la valutazione vera e propria (approccio verificabile)e può risultare in talune condizioni sufficiente. Si può procedere utilizzando una check list di indicatori indiretti di stress: 1) indicatori aziendali (indici infortunistici, assenze dal lavoro, ecc.); 2) indicatori di contesto di lavoro; 3) indicatori di contenuto di lavoro (parametri di stress individuati dall’Agenzia Europea per la Sicurezza e la Salute del Lavoro).
Qualora si renda necessario, si deve integrare il primo livello d’indagine con il secondo intervento: l’utilizzo di strumenti soggettivi per rilevare la percezione dello stress da parte dei lavoratori, fermo restando che l’elaborazione dei dati raccolti deve essere riferita alla situazione aziendale e non ai singoli dipendenti.
Valutazione del rischio nelle Pmi
La valutazione del rischio stress lavoro-correlato secondo un metodo utilizzabile anche su piccole e medie, si articola in tre fasi:
- Inquadramento degli indicatori oggettivi, verificabili e associabili a condizioni di stress da lavoro mediante compilazione di una check list appositamente predisposta: serve ad acquisire, valutare e monitorare gli indicatori tipicamente associati allo stress da lavoro.
- Individuazione del livello di rischio stress con valutazione graduale (basso, medio, alto): serve a pianificare gli interventi di miglioramento.
- Misura della percezione dello stress dei lavoratori attraverso strumenti specifici (es. questionari) da analizzare in modo aggregato: ad ogni area verrà attribuito un punteggio, la cui somma consente di identificare il proprio posizionamento in una tabella dei livelli di rischio.
Fase1: valutazione
Alla valutazione oggettiva si associa obbligatoriamente anche quella dell’indagine soggettiva le valutazioni della check list dovessero evidenziare un livello di rischio alto. Gli strumenti utilizzati in questo caso (questionari/focus group) servono a rilevare la percezione dei dipendenti per aggregazioni (area/reparto/servizio) contribuendo ad identificare le condizioni su cui intervenire per eliminare, ridurre o gestire la condizione di stress correlato al lavoro.
Fase2: pianificazione
Dopo l’indagine e l’analisi si procede con la pianificazione degli interventi, mirati alla gestione e contrasto dei rischi emersi. Priorità: modifica dei fattori di stress e interventi su aspetti organizzativi e/o gestionali risultati critici. In pratica, la valutazione dello stress diventa una base per la gestione del rischio e per la riprogettazione dei fattori organizzativi causa di disagio.
Fasi successive
A questo punto non resta che procedere all’attuazione degli interventi, accompagnata dal monitoraggio costante dell’adeguatezza delle misure introdotte e della loro modalità di attuazione, mediante analisi periodica degli indicatori oggettivi e di benessere e verifica con il medico competente e/o gli specialisti designati dall’impresa. Si conclude con la Verifica / Aggiornamento del DVR, in occasione di significative modifiche del processo produttivo e/o organizzativo del lavoro.
Conclusioni
In analogia con la valutazione di altri fattori di rischio (agenti fisici, rumore …) la valutazione del rischio stress lavoro correlato è articolata sostanzialmente in una “procedura per fasi”. Riassumendo, la prima fase, obbligatoria per tutte le imprese, è svolta con la raccolta e l’esame di elementi oggettivi recuperabili da dati in possesso del datore di lavoro. Se questo esame non rileva elementi di stress da lavoro, la procedura si conclude con la registrazione di tale risultato nel Documento di Valutazione dei Rischi (DVR).
Se invece i dati oggettivi mostrano la sussistenza di elementi riferibili a stress lavoro correlato, il datore di lavoro procede alla seconda fase, con una valutazione approfondita tramite dati soggettivi, a cui dare seguito con la pianificazione, attuazione e monitoraggio della efficacia degli interventi mirati alla eliminazione/riduzione del rischio.
Le valutazioni fatte prima del 17 novembre 2010 – purché in coerenza con i contenuti dell’Accordo Interconfederale del 2008 – godono di una clausola di salvaguardia: questi datori di lavoro non devono dunque ripetere l’indagine, ma solo effettuare una rielaborazione della valutazione, sulla base delle indicazioni del documento approvato dalla Commissione Consultiva e nelle ipotesi previste dall’articolo 29, comma 3, del Testo Unico per la Salute e Sicurezza sul Lavoro (modifiche significative al processo produttivo e all’organizzazione del lavoro, evoluzione della tecnica, della prevenzione e protezione, infortuni significativi, indicazioni promananti dalla sorveglianza sanitaria).