L’Agenzia delle Entrate mette in pratica nuove forme di collaborazione fiscale con le imprese mettendo loro a disposizione informazioni riguardanti possibili anomalie IRES presenti in dichiarazione dei redditi relative alla rateizzazione di plusvalenze o sopravvenienze attive. In questo modo il contribuente può valutare la correttezza dei dati in possesso del fisco e fornire gli elementi utili a spiegare la presunta anomalia, piuttosto che provvedere alla regolarizzazione avvalendosi del ravvedimento operoso. La decisione è contenuta nel Provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle Entrate dello scorso 25 maggio, e si inserisce nel nuovo corso di compliance fiscale nel rispetto dell’articolo 1, comma 636, della legge 190/2014, la Legge di Stabilità 2015.
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I dati relativi alle plusavalenze e sopravvenienze che l’impresa ha scelto di rateizzare fino a un massimo di cinque esercizi, derogando al regime di tassazione IRES integrale nell’anno di realizzo, in base agli articoli 86 e 88 del TUIR (il testo unico delle imposte sui redditi), sono messi a disposizione del contribuente per via telematica. Ecco con precisione quali sono le informazioni che vengono fornite dall’Agenzia:
- numero identificativo della comunicazione;
- modello di dichiarazione presentata relativa all’anno di realizzazione della plusvalenza o sopravvenienza;
- protocollo identificativo e data invio dichiarazione;
- ammontare complessivo della plusvalenza o sopravvenienza attiva per la quale è stata scelta la rateizzazione;
- numero rate scelte e ammontare quota costante;
- dati sulla dichiarazione per il periodo d’imposta 2011 nella quale la quota di competenza risulta parzialmente o totalmente omessa;
- ammontare della quota di competenza parzialmente o totalmente omessa.
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Queste informazioni vengono trasmesse via PEC, posta elettronica certificata, oppure per posta ordinaria al contribuente, e sono comunicate anche alla Guardia di Finanza. L’imprenditore (anche attraverso un intermediario) può richiedere informazioni o segnalare al Fisco elementi che spieghino l’anomalia, utilizzando l’indirizzo di posta elettronica contenuto nella comunicazione. Oppure, come detto, può regolarizzare al propria posizione ai fini IRES (imposta sul reddito delle società) attraverso il ravvedimento operoso, pagando quindi sanzioni ridotte. Si ricorda che la Legge di Stabilità ha modificato l’istituto del ravvedimento operoso, che può ora essere utilizzato anche se ci sono già stati accessi, verifiche, ispezioni o altre attività di controllo (a meno che non ci sia già stata formale notifica di un atto di liquidazione o di irrogazione di sanzioni).
del 25 maggio 2015