DURC: una sentenza del T.A.R. di Cagliari conferma che se il Documento unico di regolarità contributiva di un’azienda presenta irregolarità contributive lievi – o risulta incompleto – non ci sono i presupposti legali per l’esclusione dalla parteciparazione a gare d’appalto.
Pur rimandendo obbligatorio, dunque, se il DURC risulta irregolare non può pregiudicare l’estromissione da una gara da parte della stazione appaltante.
La sentenza del TAR di Cagliari, pertanto, conferma i precedenti pronunciamenti del Consiglio di Stato (sentenza 1228/2011) sul DURC negativo.
Il caso, stavolta, riguardava una stazione appaltante che – acquisiti i dati del DURC di una certa ditta – aveva deciso di escluderla dalla gara per aver rilevato il mancato versamento di premi assicurativi INAIL oltre che una irregolarità contributiva INPS, entrambi sanati dopo la data di presentazione delle offerte.
L’azienda esclusa si è appellata all’art. 38, comma 1, lettera i), D.Lgs. n. 163/2006, sottolineando l’avvenuto pagamento mediante compensazione e l’assenza di violazioni gravi e definitivamente accertate. Il T.A.R. ha pertanto ritenuto che le irregolarità contributiva e assicurativa contestate dal direttore generale della stazione appaltante fossero prive dei caratteri della gravità e della definitività previsti dal suddetto articolo, e perciò non motivassero l’esclusione, considerato anche il pagamento in compensazione effettuato dalla ricorrente.
In sostanza, la stazione appaltante avrebbe dovuto verificare oltre alla presenza violazioni certificate mediante DURC anche se queste erano da ritenersi gravi e frutto di accertamenti definitivi.