Tratto dallo speciale:

Stage aziendali: tutte le nuove regole

di Anna Fabi

Pubblicato 15 Settembre 2011
Aggiornato 2 Ottobre 2018 12:01

logo PMI+ logo PMI+
Stretta in manovra finanziaria su stage e tirocini: il Ministero chiarisce che disoccupati e studenti possono continuare con le vecchie regole.

Le nuove regole su tirocini e stage aziendali previste dalla manovra finanziaria bis riguardano solo quelli formativi e di orientamento (disciplinati su scala nazionale): per quelli di reinserimento di disoccupati o per i cosiddetti tirocini curriculari (previsti cioè da percorsi di studio di Università o scuole di formazione e destinati agli studenti), valgono le vecchie normative (disciplinati a livello regionale). La precisazione è contenuta nella circolare n.24/2011 del Ministero del Lavoro, che fornisce tutta una serie di chiarimenti sull’Articolo 11 della manovra finanziaria.

L’art. 11 stabilisce che gli stage in azienda di neo-laureati o diplomati, non possano durare più di sei mesi (proroghe comprese), e che possano essere applicati solo nei 12 mesi successivi al titolo di studio.

I “tirocini formativi e di orientamento”, che sono quindi gli unici a cui si applica questa norma (lo chiarisce esplicitamente la circolare), sono quelli «disciplinati a livello nazionale dall’articolo 18 della legge 24 giugno 1997», i quali «sono espressamente finalizzati ad agevolare le scelte professionali e la occupabilità dei giovani nella fase di transizione scuola-lavoro».

Esclusi

Il ministero specifica che la norma in manovra finanziaria non riguarda invece i tirocini di reinserimento e inserimento al lavoro di disoccupati, compresi i lavoratori in mobilità, e nemmeno altre esperienze a favore di inoccupati».

E ancora, risultano esclusi dalle nuove norme i tirocini curriculari inclusi nei piani di studio universitari o di istituti scolastici» oppure «altre esperienze previste all’interno di un percorso formale di istruzione o di formazione». In questo caso, però, lo stage deve essere promosso da un’università o istituto di formazione universitario che rilasci titoli accademici, da un’istituzione scolastica che rilasci titoli di studio con valore legale, da un centro di formazione convenzionato con Regione o Provincia. I destinatari devono essere studenti iscritti e il tirocinio deve avvenire «all’interno del periodo di frequenza».

La norma non riguarda i periodi di praticantato previsti dagli ordini professionali.

Applicabilità

Un’altra precisazione del ministro riguarda la non reatroattività della legge. La norma non si applica quindi agli stage iniziati o comunque formalmente approvati prima del 13 agosto, che quindi «potranno proseguire in base alla vecchia normativa».

Quindi, in caso di controllo, il personale ispettivo deve verificare la tipologia del tirocinio e la sua legittimità, anche alla luce della normativa regionale vigente. In caso di irregolarità, il personale ispettivo dovrà riqualificare il rapporto come di natura subordinata e applicare le relative sanzioni.

Infine il ministero rispondendo alle critiche delle Regioni (che hanno anche sollevato questione di incostituzionalità), sottolinea che «la competenza esclusiva delle regioni nella regolamentazione dei tirocini” resta salva, ma aggiunge che «solo poche regioni hanno provveduto a una disciplina organica della materia» e spiega che il Governo si pone «il limitato, per quanto importante, obiettivo di dare maggiore certezza al quadro legale di riferimento», ma «nel pieno rispetto delle competenze assegnate dalla Costituzione alle Regioni, che rimangono i soggetti a cui è affidata la regolamentazione della materia».