Cancellata l’esenzione da diritti di segreteria e diritti annuali, agevolazioni fiscali anche in alcuni casi di PMI costituite da oltre sette anni, aggiunto il requisito delle spese in innovazione: sono alcune delle modifiche per le PMI Innovative apportate dagli emendamenti approvati in commissione alla Camera al decreto Investment Compact, Dl 3/2015, che ora prosegue l’iter di conversione in legge nell’aula di Montecitorio. Novità anche in materia di Fondo Garanzia PMI e Sabatini Bis. Vediamo tutto.
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PMI Innovative
Ci sono modifiche che riguardano i requisiti che devono avere le PMI Innovative e altre sulle agevolazioni. In primo luogo, spariscono le esenzioni dal pagamento dei diritti di segreteria per l’iscrizione al Registro delle Imprese e dal diritto annuale alle Camere di Commercio. Per quanto riguarda i requisiti, viene specificato che le PMI innovative, oltre a non essere quotate, devono essere società di capitali anche cooperative. Inoltre, fra le spese in ricerca e sviluppo (che, lo ricordiamo, in base alla norma devono essere almeno pari al 3% del maggior valore tra fatturato e costo della produzione), vengono esplicitamente inserite anche quelle per l’innovazione.
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Sulle agevolazioni fiscali per chi investe nelle PMI innovative: i sette anni incentivati non si calcolano più dall’inizio attività o dall’iscrizione al Registro delle Imprese, ma dalla prima vendita commerciale effettuata dalla PMI. Viene poi introdotta la possibilità di incentivi anche per gli investimenti in PMI che hanno superato questo paletto dei sette anni, se presentano un piano di sviluppo di prodotti, servizi o processi nuovi o sensibilmente migliorati rispetto allo stato dell’arte nel settore interessato, valutato e approvato da un organismo indipendente espressione dell’associazionismo imprenditoriale, o da un organismo pubblico. Le precise modalità di attuazione delle agevolazioni verranno fissate dal decreto ministeriale.
Infine, cambiano le informazioni da inserire nell’autocertificazione per l’iscrizione al Registro Imprese nell’apposita sezione PMI innovative, eccole:
- ragione sociale e codice fiscale;
- data e luogo di costituzione, nome e indirizzo del notaio;
- sede principale ed eventuali sedi periferiche;
- oggetto sociale;
- breve descrizione dell’attività svolta, comprese l’attività e le spese in ricerca, sviluppo e innovazione;
- elenco dei soci, con trasparenza rispetto a società fiduciarie e holding ove non iscritte nel registro delle imprese di cui all’articolo 8 della legge 580/1993, con autocertificazione di veridicità, indicando anche gli eventuali soggetti terzi per conto dei quali, nel cui interesse o sotto il cui controllo il socio agisce;
- elenco delle società partecipate;
- indicazione dei titoli di studio e delle esperienze professionali dei soci e del personale la cui prestazione lavorativa è connessa all’attività innovativa delle PMI, esclusi eventuali dati sensibili;
- indicazione dell’esistenza di relazioni professionali, di collaborazione o commerciali con incubatori certificati, investitori istituzionali e professionali, università e centri di ricerca;
- ultimo bilancio depositato, nello standard XBRL;
- elenco dei diritti di privativa su proprietà industriale e intellettuale;
- numero dei dipendenti;
- sito internet.
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Fondo Garanzia
Qui la novità riguarda l’estensione della garanzia, prima limitata alle banche, alle assicurazioni e agli organismi di investimento collettivo del risparmio (OICR).
Sabatini Bis
Le banche possono concedere il finanziamento agevolato alle PMI previsto dalla Sabatini bis (acquisto di beni strumentali previsto dal Dl 69/2013) utilizzando provviste autonome, quindi decade il vincolo di utilizzare esclusivamente il plafond presso la Cassa Depositi e Prestiti. Le relative istruzioni applicative saranno definite da decreto ministeriale.
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(Fonte: Camera dei Deputati)