La mancata presentazione del DURC in Edilizia non costituisce un reato penale ma un reato amministrativo, lo chiarisce la Corte di Cassazione con la sentenza n. 21780 relativa ad una decisione presa da un giudice di Firenze.
Il documento Unico di Regolarità Contributiva è una certificazione unificata che attesta il regolare versamento di contributi previdenziali e assistenziali e dei premi da parte delle imprese edili assicurate, appaltatrici di lavori pubblici e privati, come precisato anche dal decreto n. 210/2002 (convertito con legge n. 266/202).
Non fornire il documento, dunque, non può essere considerato reato penale paragonabile agli illeciti edilizi o urbanistici definiti nell’articolo 44 del Dpr 380/2001, visto che il DURC «afferisce a un adempimento di carattere amministrativo che non riguarda la condotta di trasformazione del territorio».
Questo quanto espresso nella sentenza, che prosegue: «la normativa nazionale è spesso integrata da leggi regionali che individuano altri casi in cui è necessaria la presentazione del documento. Per la mancata presentazione sono però previste sanzioni solo di natura amministrativa e non penale, in quanto strumento per l’osservazione delle dinamiche del lavoro, di contrasto al lavoro sommerso e monitoraggio dei dati delle imprese affidatarie di appalti».
________________________________________
ARTICOLI CORRELATI:
- DURC: bollino e nuovo regolamento
- DURC e obblighi per appaltatori e subappaltatori
- Sportello Unico Previdenziale per il DURC
- DURC negativo per imprese edili con troppi part-time
- Guida DURC: istruzioni per l’uso
- DURC online per l’Edilizia: sperimentazione in Emilia Romagna
- DURC: normativa e procedure caso per caso
- Imprese e appalti pubblici: il DURC è obbligatorio