In caso di violazione alle norme antinfortunistiche nei cantieri, la Corte di Cassazione ha stabilito che il direttore dei lavori non è responsabile, anche se la mancata osservanza delle norme sulla sicurezza provoca incidenti mortali.
Il direttore dei lavori non si può ritenere colpevole di non aver messo in atto azioni di prevenzione: la responsabilità è del direttore del cantiere, che ha il dovere di predisporre strutture di sostegno.
Il direttore dei lavori ha il compito di garantire la sorveglianza, il controllo e la verifica delle dovute protezioni, ma non di predisporle. In caso di infortunio, inoltre, la società appaltatrice è ovviamente chiamata al pagamento del risarcimento danni provocati al lavoratore durante l’esecuzione del contratto, oltre che rispondere dell’inosservanza della legge in sede di contratto.
In una sentenza di appello, la Corte di Cassazione ha ritenuto che il direttore dei lavori ha solo il compito di verificare la corrispondenza dell’opera affidata alla società appaltatrice e quanto stabilito nel contratto, e non ha alcuna responsabilità verso terzi, a meno che l’infortunio non si verifichi in seguito a un ordine che lui stesso ha imposto all’appaltatore.
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