La Legge di Stabilità 2015 ha introdotto novità anche in tema di ravvedimento operoso, che è stato reso più flessibile e sono stati eliminati i limiti temporali, ma ci sono anche semplificazioni del rapporto fisco contribuente, cambiamenti su una serie di termini di notifica e diverse norme finalizzate a favorire la compliance fiscale. La Legge di Stabilità 2015 prosegue così sulla strada tracciata dalla delega fiscale, e in attuazione della quale sono già stati fatti passi significativi come il 730 precompilato, che parte proprio da questo 2015. L’obiettivo è sempre quello di facilitare e rinforzare la collaborazione fra Fisco e contribuente.
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Ravvedimento operoso
Per quanto riguarda il ravvedimento operoso, due le novità di fondo: dal primo gennaio 2015 è possibile ricorrere a questo strumento (che permette di sanare errori o omissioni nel pagamento delle tasse), anche se c’è già stata una contestazione formale da parte dell’Agenzia delle Entrate, o se sono in corso accertamenti. Gli unici ostacoli, ovvero i motivi che continuano a impedire la possibilità di ricorso al ravvedimento, restano la formale notifica di un atto di liquidazione o di accertamento o il ricevimento di una comunicazione di irregolarità, emessa a seguito dei controlli automatici (articoli 36-bis del Dpr 600/1973 e 54-bis del Dpr 633/1972) o del controllo formale delle dichiarazioni (articolo 36-ter del Dpr 600/1973). E poi sono state introdotti nuovi ravvedimenti lunghi e uno intermedio:
- entro 90 giorni dal termine di presentazione della dichiarazione o oppure dall’omissione o dall’errore, per qualsiasi tributo (non solo quelli gestiti dall’Agenzia delle Entrate), è possibile ricorrere al ravvedimento con sanzione ridotta a 1/9 del minimo;
- entro due anni dall’omissione o dall’errore, con sanzione è ridotta a 1/7 del minimo;
- oltre due anni dall’omissione o dall’errore, con sanzione è ridotta a 1/6 del minimo.
Semplificazioni
Per quanto riguarda le semplificazioni, il comma 634 prevede di introdurre «nuove e più avanzate forme di comunicazione tra il contribuente e l’Amministrazione fiscale, anche in termini preventivi rispetto alle scadenze fiscali». In pratica, l’Agenzia delle Entrate mette a disposizione del contribuente o del suo intermediario, tutti gli elementi e le informazioni note sulla sua situazione (anche relative a ricavi, compensi, redditi), sulle agevolazioni disponibili, su deduzioni e detrazioni. Insomma, tutti gli elementi utili a effettuare correttamente gli adempimenti.
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Nuovi termini
Infine, segnaliamo una serie di slittamenti dei termini: quelli per notifica delle cartelle di pagamento relative all’attività di liquidazione (31 dicembre del terzo anno successivo a quello di presentazione della dichiarazione ovvero quarto, quando si tratta di indennità di fine rapporto e prestazioni in forma di capitale) e di controllo formale (31 dicembre del quarto anno successivo a quello di presentazione della dichiarazione), concernenti le dichiarazioni integrative presentate per correggere errori e omissioni incidenti sulla determinazione e sul pagamento del tributo, decorrono dalla presentazione di tali dichiarazioni.
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Stesso discorso per i termini per l’accertamento (31 dicembre del quarto anno successivo a quello di presentazione della dichiarazione), che decorrono dalla presentazione delle dichiarazione integrativa. Per le imposte di registro, di successione e donazione, i termini decorrono dalla regolarizzazione spontanea degli errori od omissioni.