Scadenza in vista per i datori di lavoro: entro il 31 dicembre 2014 devono essere liquidate le ferie 2014. Questo significa che, prima della fine dell’anno, i datori di lavoro dovranno verificare l’avvenuto godimento di almeno due settimane delle ferie maturate nel 2014 e concedere e far godere le restanti due settimane di ferie relative al 2013, entro il 30 giugno 2015.
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A prevederlo è il D.Lgs. n. 213/2004 che ha modificato la disciplina relativa al godimento delle ferie spettanti ai lavoratori subordinati prevedendo che:
“il prestatore di lavoro ha diritto ad un periodo annuale di ferie retribuite non inferiore a quattro settimane. Tale periodo, salvo quanto previsto dalla contrattazione collettiva o dalla specifica disciplina riferita alle categorie di cui all’articolo 2, comma 2, va goduto per almeno due settimane, consecutive in caso di richiesta del lavoratore, nel corso dell’anno di maturazione e, per le restanti due settimane, nei 18 mesi successivi al termine dell’anno di maturazione».
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Eventuali violazioni a tale disposizione vengono punite con una sanzione compresa tra 130 e 780 euro, per ogni lavoratore e per ciascun periodo cui si riferisca la violazione.