In arrivo il decreto che riduce l’esenzione IMU per i terreni montani, non più valido per tutti ma solo in base all’altitudine del Comune e all’attività del proprietario (se coltivatore diretto o imprenditore agricolo professionale): il decreto 28 novembre 2014, in corso di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale, attua infatti quanto previsto dal Decreto Competitività (articolo 22, comma 2, Dl 66/2014) che ha introdotto nuove regole retroattive per l’esenzione IMU sui terreni agricoli. Pertanto, anche chi finora era esente adesso è chiamato a pagare: per tutti il versamento va effettuato entro il 16 dicembre e riguarderà acconto e saldo in un’unica soluzione.
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Altitudine del Comune
I terreni agricoli montani ora esenti IMU sono solo quelli che ricadono in Comuni sopra i 601 metri di altitudine, in base all’Elenco comuni italiani pubblicato sul sito internet dell’ISTAT alla colonna “Altitudine dal centro“. Significa che se un terreno si trova sopra i 601 metri ma il Comune di appartenenza è sotto questa altitudine, non c’è l’esenzione IMU. Fa dunque fede l’altitudine del Comune e non del terreno.
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Attività del proprietario
Se poi il Comune si trova tra 601 e 281 metri, l’esenzione IMU scatta solo per terreni di coltivatori diretti e imprenditori agricoli professionali, iscritti alla previdenza agricola. Quindi, i proprietari di terreni che in base a questa nuova regolamentazione non sono più esenti, ma non hanno pagato l’acconto IMU di giugno – perché in base alle vecchie regole lo erano – devono passare alla cassa entro il 16 dicembre, e pagare sia la prima rata sia il saldo.
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Ricordiamo che la base imponibile si ottiene applicando al reddito dominicale risultante in Catasto, rivalutato del 25%, un moltiplicatore pari a 135, che scende a 110 per i coltivatori diretti e gli IAP (imprenditori agricoli professionali), che hanno anche la franchigia.
Fonti: decreto MEF sull’esenzione IMU per terreni agricoli; elenco dei Comuni sopra i 601 metri.