Con la sentenza n. 23918/ 2014 la Corte di Cassazione ha ribadito che in caso di impiego di lavoro irregolare, la prova relativa al momento dell’avvio del rapporto di lavoro non regolarmente denunciato spetta al datore di lavoro (sentenza n. 144/2005 della Corte Costituzionale), in assenza di tali prove si assume che il contratto abbia avuto inizio il primo gennaio dell’anno di accertamento (sentenza Cassazione n.1960/2012). Dunque, non si parte dal giorno dell’accertamento e non è sufficiente la parola del dipendente che affermi una diversa data di inizio del rapporto di lavoro in nero: per fermare l’applicazione della sanzione amministrativa per omessa registrazione del lavoratore dipendente.
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Sanzioni amministrative
Più in dettaglio, nella sentenza della Cassazione si legge, con riferimento all’iscrizione del lavoratore nel libro paga e matricola:
«Questa Corte ha già chiarito che, in tema di sanzioni amministrative per l’impiego di lavoratori non regolarmente denunciati, l’art. 3, comma terzo, della legge 23 aprile 2002, n. 73, letto in combinato disposto con l’art. 9 bis del d.l. 1 ottobre 1996, n. 510 (convertito in legge 28 novembre 1996, n. 608), impone che l’iscrizione del lavoratore nel libro paga e matricola debba avvenire contestualmente all’atto di assunzione, in difetto, consegue automaticamente l’applicazione della sanzione, rimanendo irrilevante, a tali fini, che la registrazione venga effettuata in epoca successiva a quella dell’effettivo impiego del lavoratore, diversamente ricorrendo una non prevista sanatoria (Cass. 10 maggio 2013 n. 11186). Del resto va ribadito che la sanzione irrogata, nella specie, riguarda la mancata iscrizione dell’assunzione nel libro paga e matricola (Cass. 10 maggio 2013 n. 11186 cit.) e non altri adempimenti connessi all’instaurazione di un rapporto di lavoro».
Avvio contratto dal 1° gennaio
Con riferimento alla decorrenza del lavoro irregolare:
«In tema di sanzioni amministrative per l’impiego di lavoratori non regolarmente denunciati, si presume, in difetto di prova contraria – ammessa a seguito della sentenza n. 144 del 2005 della Corte Costituzionale e il cui onere è a carico del datore di lavoro – che il rapporto di lavoro decorra dal primo gennaio dell’anno dell’accertamento e non dal giorno di quest’ultimo (Cass. S.U 3 novembre 2009 n. 23206)».
Prova a carico del datore di lavoro
«In tema di sanzioni amministrative per l’impiego di lavoratori non regolarmente denunciati, non è sufficiente a provare la data di inizio del rapporto di lavoro la dichiarazione del dipendente di essere stato assunto lo stesso giorno dell’accertamento (Cass. 10 febbraio 2012 n. 1960)».