I Ministeri del Lavoro, della Salute e dello Sviluppo Economico hanno definito un decreto legge ad hoc sulle modalità di verifica sulla sicurezza delle attrezzature da lavoro, eseguite periodicamente da INAIL nella fase primaria e dalle ASL territoriali nelle fasi successive.
Il decreto, pubblicato in Gazzetta Ufficiale n.98 del 29 aprile 2011, disciplina anche le modalità con le quali i controlli periodici possono essere effettuate anche da altri soggetti, pubblici o privati.
La norma è strettamente connessa con gli “obblighi del datore di lavoro” regolamentati dal Testo unico sulla Sicurezza sul Lavoro D.lgs 81/08 (commi 11,12,13 dell’art.71): il datore di lavoro deve sottoporre a monitoraggio e controllo le seguenti attrezzature:
- apparecchi per il sollevamento materiali non azionati a mano e idroestrattori a forza centrifuga (Gruppo SC);
- sollevamento persone (Gruppo SP);
- gas, vapore, riscaldamento (Gruppo GVR); generatori di vapore d’acqua;
- tubazioni (gas, vapori, liquidi);
- generatori di calore a combustibile solidio, liquido o gasso per impianti;
- centrali di riscaldamento ad acqua;
- forni per industrie chimiche e simili.
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