Con la sentenza n. 22868/2014 la Corte di Cassazione ha chiarito da quando decorre il termine di prescrizione per il diritto al compenso per un professionista: dal giorno in cui è stato espletato l’incarico, e non dal momento del compimento di ogni singola prestazione professionale in cui si articola l’obbligazione.
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Contratto unico
Questo perché, con riferimento ai termini di prescrizione per il corrispettivo della prestazione d’opera, il contratto che ha per oggetto una prestazione di lavoro autonomo è da considerarsi unico in relazione a tutta l’attività svolta in adempimento dell’obbligazione assunta. La Cassazione ribadisce dunque quanto già chiarito con la sentenza n. 24742/2013, con la quale la Corte è intervenuta sulla prescrizione presuntiva di cui all’art. 2956, comma 1, n. 2 c.c., in tema di compensi del professionista. Ai sensi di tale articolo la Corte aveva disposto la prescrizione in 3 anni del diritto del professionista per il compenso dell’opera prestata e per il rimborso delle spese correlate.