La Cassa integrazione guadagni ordinaria (CIGO) non può essere inserita nell’ambito dei benefici “normativi e contributivi” pertanto non è subordinata al rilascio del Documento Unico di Regolarità Contributiva (DURC), come richiesto per le agevolazioni che vi rientrino, ai sensi della L. n. 296/2006 (Finanziaria 2007). Lo precisa il Ministero del lavoro nella nota 5089/2011.
Il chiarimento si è reso necessario in seguito al quesito posto dall’ANCE (Associazione Nazionale Costruttori Edili) di fronte alla richiesta di alcune Commissioni provinciali INPS (uffici deputati ad autorizzare l’erogazione dei trattamenti d’integrazione salariale), le quali ritenevano la CIGO un beneficio normativo e quindi subordinata al rilascio del DURC.
Il Ministero ha inoltre rimandato ulteriori approfondimenti sul tema alla circolare n. 5/2008 nella quale sono stati definiti i campi di applicazione del Durc stesso e vengono forniti i dovuti chiarimenti interpretativi sui cosiddetti “benefici normativi e contributivi” per i quali è necessario il riconoscimento della regolarità contributiva e degli adempimenti per la sicurezza sul lavoro dell’impresa richiedente.
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