Scadenza 30 aprile per la comunicazione della Dichiarazione SISTRI (previo pagamento della relativa quota) e per l’invio del MUD 2010, con riferimento al periodo 1° gennaio 2010 – 31 dicembre 2010. Per il MUD 2011, invece, la scadenza è fissata al 31 dicembre del corrente anno, con riferimento al periodo 1° gennaio 2011 – 31 maggio 2011.
La compilazione dei modelli MUD rifiuti 2010 può essere effettuata online sul sito www.sistri.it: accedendo con dispositivo USB all’area riservata ai Delegati di Sede e compilando le Schede Rifiuti per ciascuna Unità Locale iscritta al SISTRI con le informazioni descritte nella Guida all’uso dell’applicazione.
In alternativa, è possibile compilare e trasmettere i moduli alla Camera di Commercio territorialmente competente, pagando i diritti di segreteria e seguendo le modalità di presentazione del MUD di cui alla legge n.70/94, le schede del Capitolo 1 – Rifiuti del DPCM 27 aprile 2010 relative alla specifica attività svolta.
Devono presentare la Dichiarazione MUD 2010:
- Consorzio nazionale degli imballaggi;
- soggetti che effettuano raccolta, trasporto, trattamento e recupero dei veicoli fuori uso di cui all’articolo 11 comma 3 del decreto legislativo 24 giugno 2003 n. 209, che devono presentare la Dichiarazione MUD (Capitolo 2- Veicoli fuori uso), esclusivamente su supporto magnetico;
- soggetti di cui all’articolo 13 commi 6 e 7 del decreto legislativo 25 luglio 2005 n. 151, iscritti al Registro nazionale dei produttori di Apparecchiature Elettriche ed Elettroniche di cui all’articolo 14 del medesimo decreto legislativo, che trasmettono i dati di cui al capitolo 3 del DPCM 27/04/2010 collegandosi per via telematica al sito www.registroaee.it;
- Comuni o loro consorzi e comunità montane.
Devono presentare la Dichiarazione SISTRI:
- imprese ed enti che effettuano operazioni di recupero e smaltimento rifiuti che già erano tenuti alla presentazione del MUD di cui alla Legge 70/94;
- produttori iniziali di rifiuti pericolosi (tranne imprenditori agricoli con volume d’affari non superiore a 8.000 Euro);
- produttori iniziali di rifiuti non pericolosi di cui all’art. 184 lett. c), d) e g) del D.Lgs. 152/2006 con più di 10 dipendenti.
Restano esclusi dall’obbligo «i soggetti che effettuano a titolo professionale attività di raccolta e trasporto dei rifiuti e commercianti e gli intermediari di rifiuti senza detenzione non sono tenuti alla presentazione della Dichiarazione SISTRI per le attività di trasporto ed intermediazione. I medesimi soggetti saranno tenuti a presentare la Dichiarazione SISTRI se effettuano operazioni di recupero o smaltimento o sono produttori di rifiuti per i quali vige l’obbligo di presentazione».
Ricordiamo che le norme sugli obblighi di comunicazione annuale sono contenuti nella legge n. 70/94, al D.P.C.M. 27 aprile 2010 e nell’art. 12 del DM 17 dicembre 2009 (istitutivo del SISTRI), come modificato con DM 22 dicembre 2010; mentre chiarimenti operativi possono essere reperiti nella Circolare MATTM del 3 marzo 2011.
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