Possono presentare le propria domanda di dimissione anche senza preavviso le lavoratrici madri, ma solo entro il primo anno di vita del bambino, ovvero nel periodo in cui sussiste il divieto di licenziamento. A chiarirlo è stato il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, rispondendo all’interpello n. 28 del 7 novembre 2014 presentato dall’ARIS – Associazione Religiosa Istituti Socio-sanitari. I dubbi riguardavano in particolare la corretta interpretazione dell’art. 55, comma 5 del D.Lgs. n. 151/2001 sulla possibilità della lavoratrice madre o del lavoratore padre di presentare le dimissioni senza presentare il preavviso sancito dall’art. 2118 del codice civile.
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Non era chiaro se tale possibilità fosse prevista solo per il primo anno di vita del bambino o fino al terzo anno, ovvero fino a quando è necessario attivare la procedura di convalida da parte del servizio ispettivo dello stesso Ministero in caso di risoluzione consensuale del rapporto o dimissioni della lavoratrice.
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La Riforma del Lavoro Fornero (Legge n. 92/2012) ha infatti esteso fino al terzo anno di vita del bambino la necessità di attivare la procedura di convalida con lo scopo di rafforzare la tutela delle lavoratrici madri o in gravidanza, salvaguardando la genuinità della scelta da parte della lavoratrice o del lavoratore. La possibilità di presentare dimissioni senza preavviso, invece riguarda solo il primo anno di vita, ovvero per le dimissioni presentate nel periodo in cui sussiste il divieto di licenziamento (cfr. artt. 55, comma 1 e 54, comma 1), mentre l’estensione fino ai 3 anni del bambino riguarda esclusivamente la procedura di convalida delle dimissioni stesse.