Nel Decreto legislativo sulle semplificazioni fiscali approvato in via definitiva dal Governo trova spazio anche l’abolizione della responsabilità fiscale negli appalti, abrogando i commi da 28 a 28-ter dell’articolo 35 del Dl n. 223/06. Questi prevedevano che, in caso di appalto di opere o di servizi, l’appaltatore rispondesse in solido con il subappaltatore delle ritenute fiscali sui redditi di lavoro dipendente dovute dal subappaltatore all’Erario in merito alle prestazioni effettuate nell’ambito del rapporto di subappalto, nei limiti dell’ammontare del corrispettivo dovuto.
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Retroattività
Ora l’articolo 28 del decreto sulle semplificazioni fiscali, appena adottato, cancella la responsabilità fiscale negli appalti. In più l’abolizione della solidarietà fiscale prevista dal Dgls sulle semplificazioni non avrà effetti retroattivi quindi, con riferimento ai periodi pregressi la solidarietà a carico dell’appaltatore e dei subappaltatori e alle sanzioni a carico del committente:
- fino al 20 giugno 2013 la responsabilità solidale opera sia per le ritenute fiscali che per l’IVA;
- dal 21 giugno 2013 e fino all’entrata in vigore del decreto legislativo appena approvato, solo per le ritenute fiscali.
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In ogni caso perché la misura diventi effettiva bisognerà attendere la sua pubblicazione in Gazzetta Ufficiale e la conseguente entrata in vigore del provvedimento.
Lavoro nero
Da precisare che quella che viene meno è la solidarietà fiscale relativamente alle ritenute fiscali, ma non la responsabilità come sostituto d’imposta del committente in caso di emersione di lavoro nero, prevista dalla legge 276/2003.
Minori oneri amministrativi
Il Centro studi CNA ha effettuato una stima di quelli che sono stati finora gli oneri amministrativi sostenuti dalle imprese in relazione alla responsabilità solidale negli appalti.
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Con l’entrata in vigore dell’art. 28 del decreto le imprese vengono sollevate da tali oneri amministrativi su tutte le imprese.