Dal 6 giugno 2014 le imprese che lavorano con la PA dovranno trasmettere esclusivamente fatture elettroniche, così come disposto dall’articolo 1, comma 209, della legge n. 244 del 24 dicembre 2007 e del successivo decreto ministeriale n. 55 del 3 aprile 2013. Sul tema, con il Messaggio n. 7842, l’INPS ha fornito chiarimenti in merito alla fatturazione elettronica dei compensi ai medici iscritti nelle liste speciali dell’Istituto per l’esecuzione delle visite mediche di controllo domiciliare.
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Fondamentalmente l’INPS precisa che i compensi ai medici che effettuano visite di accertamento medico legale domiciliare verranno erogati con le consuete modalità, quindi senza fatturazione elettronica.
Modalità di pagamento
L’Istituto ricorda le modalità dei pagamento dei compensi dovuti ai medici: questo avviene con cadenza mensile, tramite l’emissione di appositi fogli di liquidazione previsti a norma dell’art. 2 del decreto ministeriale 31 ottobre 1974. Gli enti mutualistici emettono tali documenti al posto della fattura, per le prestazioni medico sanitarie espletate dagli esercenti la professione sanitaria. A spiegare il perché in questi casi si applicano le consuete modalità la risposta all’interpello del 2 ottobre da parte dell’Agenzia delle Entrate, con la quale veniva chiarito che il legislatore italiano nell’adeguarsi alla normativa comunitaria (direttiva 2010/45/UE del 13 luglio 2010 di modifica della direttiva 2006/112/CE) non ha inteso creare
“con la disciplina in materia di fattura elettronica una categoria sostanziale nuova o diversa dalla precedente fattura ordinaria”.
Trovano pertanto ancora applicazione le deroghe previste da specifiche disposizioni normative di settore tra le quali quelle di cui al sopra detto art. 2 D.M.. 31 ottobre 1974.
Fatture elettroniche, ordinarie e fogli di liquidazione
L’Istituto continuerà quindi ad emettere i compensi dovuti ai medici che effettuano visite di accertamento medico legale domiciliare con le consuete modalità, utilizzando i fogli di liquidazione dei corrispettivi senza utilizzo del Sistema di interscambio istituito presso il MiSE e valido per le fatture elettroniche.
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Fatture ordinarie verranno invece inviate dall’Istituto, ai fini del rimborso delle spese sostenute, per gli accertamenti medico legali richiesti dai datori di lavoro del settore privato. Il formato elettronico è infatti obbligatorio per le sole fatture emesse nei rapporti con le PA e non per le fatture indirizzate a soggetti privati.
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Diversamente saranno inviate fatture elettroniche utilizzando il Sistema di interscambio, come previsto dalle novità normative introdotte dalla legge, in caso di visite mediche di controllo richieste da datori di lavoro appartenenti alla Pubblica Amministrazione. Questo vale anche con riferimento ai rimborsi previsti per le spese sostenute dalle ASL per le visite mediche di controllo ambulatoriale effettuate, su richiesta dell’Istituto, nei confronti dei lavoratori.