Da oggi al via la mediazione obbligatoria per le controversie. Ecco i casi in cui scatta il vincolo di tentare la conciliazione prima di adire a vie legali: affitto di aziende; comodato; contratti assicurativi, bancari e finanziari; diritti reali; divisione; patti di famiglia; locazione; responsabilità da diffamazione a mezzo stampa o con altro mezzo di pubblicità; risarcimento del danno derivante da responsabilità medica.
La norma (decreto sulla “media conciliazione obbligatoria”) avrà impatto su circa mezzo milione di cause commerciali e civili secondo l’OUA (Organismo Unitario dell’avvocatura).
Prima di citare in giudizio una controparte, dunque, vige l’onere di tentare la mediazione tramite accordo stragiudiziale. Tuttavia, il procedimento può durare massimo 4 mesi.
Con il decreto Milleproroghe è invece slittato al 21 marzo 2012 l’obbligo di mediazione in materia di condominio e di risarcimento danni da circolazione di veicoli e natanti.
Chi è il mediatore? Non serve un avvocato, basta un professionista con requisiti di terzietà (ad esempio anche gli ordini professionali, almeno per le materie di loro competenza, previa autorizzazione del Ministero della Giustizia).
I consigli degli ordini degli avvocati possono istituire direttamente organismi presso ciascun tribunale avvalendosi di proprio personale. Gli organismi degli ordini professionali e delle camere di commercio, invece, devono essere iscritti nel registro del Ministero della Giustizia (basta fare domanda).
Il Decreto attuativo consente di utilizzare gli esiti delle conciliazioni paritetiche anche nel corso di un procedimento di mediazione. Certo, le polemiche non mancano, soprattutto da parte dell’OUA: «rendere obbligatoria la conciliazione è contro la Costituzione» (articoli 5 e 16). Il timore è che dilaghino i “mediatori facili” (sono sufficienti laurea breve e corso formativo di 50 ore), anche per questo ha presentato ricorso al TAR per ottenere la sospensione del decreto attuativo.
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