Imprese e professionisti che hanno già comunicato il proprio indirizzo PEC al Registro delle Imprese o ai rispettivi Ordini non devono comunicarlo anche all’Agenzia delle Entrate entro il 31 ottobre. Lo chiarisce la risoluzione 88/E del 14 ottobre, rispondendo a specifici quesiti relativi all’obbligo stabilito dal provvedimento congiunto di Guardia di Finanze ed Entrate dello scorso 8 agosto.
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PEC d’ufficio
La comunicazione al Fisco della PEC è prevista dalle norme anticiclaggio ma, in ottica di semplificazione, si vuole evitare un ulteriore adempimento nel momento in cui l’amministrazione può cercare da sé l’indirizzo, consultando elenchi e registri a cui già può accedere.L’elenco INI-PEC (Indice nazionale degli indirizzi di posta elettronica certificata) raccoglie infatti tutti i recapiti di imprese e professionisti italiani ed è liberamente accessibile dalle PA, di conseguenza, l’Agenzia delle Entrate può utilizzarlo per tenere aggiornato il proprio registro degli indirizzi elettronici.
Ad ogni modo, ci sono protocolli fra le associazioni e l’Agenzia delle Entrate che già assicurano la comunicazione degli indirizzi PEC degli associati. I quali, quindi, non devono effettuare ulteriori adempimenti. Ricordiamo che le diposizioni di legge di riferimento sull’obbligo di comunicazione PEC sono l’articolo 16, commi da 6 a 8, decreto legge 185/2008 e articolo 5, commi 1 e 2, dl 179/2012.