In una recente sentenza (n. 21001/2014), la Corte di Cassazione ha stabilito che in caso di conversione del rapporto di lavoro a tempo determinato, anche in caso di contratto interinale, per il risarcimento del danno trova applicazione l’indennità prevista dall’art. 32, comma 5, della legge n. 183 del 2010.
Il caso
La sentenza riguardava in particolare un caso di somministrazione di lavoro irregolare (a termine), nel quale in sede giudiziaria il lavoratore aveva chiesto ed ottenuto la conversione del rapporto di lavoro a tempo indeterminato alle dipendenze dell’utilizzatore, ai sensi dell’art. 27 del Dlgs n. 276 del 2003 ed il conseguente risarcimento dei relativi danni, con effetto dall’inizio della somministrazione.
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Risarcimento a forfait
Per la Corte di Cassazione, in questi casi, è dunque lecito il ricorso al risarcimento a forfait, mentre non è possibile condannare l’azienda al pagamento delle retribuzioni maturate dalla cessazione illegittima fino al ripristino stabilito in sentenza. In sostanza anche per i contratti di somministrazione di lavoro irregolari a tempo determinato viene ridimensionata la condanna economica ad una mera indennità e al lavoratore spetterà soltanto l’indennizzo previsto dalla Legge n. 183/2010. L’indennità sarà omnicomprensiva nella misura compresa tra un minimo di 2,5 e un massimo di 12 mensilità dell’ultima retribuzione globale di fatto, avuto riguardo ai criteri indicati nell’articolo 8 della legge 604/1966.
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Nel dettaglio, la Corte di Cassazione ha motivato la propria decisione richiamando quella che è stata definita una “tendenza normativa” e precisando che:
“L’indennità prevista dall’art. 32 legge n. 183/10 trova applicazione ogni qual volta vi sia un contratto a tempo determinato per il quale operi la conversione in contratto a tempo indeterminato e, dunque, anche in caso di condanna del datore di lavoro al risarcimento del danno subito dal lavoratore che abbia chiesto ed ottenuto dal giudice l’accertamento della nullità di un contratto di somministrazione lavoro convertito – ai sensi dell’ultimo co. dell’art. 27 d.lgs. n. 276/03 – in un contratto a tempo indeterminato tra lavoratore e utilizzatore della prestazione”.