RAEE e pannelli fotovoltaici: al via obbligo di marchio UE

di Barbara Weisz

Pubblicato 9 Ottobre 2014
Aggiornato 16 Ottobre 2014 10:22

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Operativi dal 9 ottobre i nuovi obblighi RAEE di marcatura per apparecchi elettrici, elettronici e pannelli fotovoltaici: ecco le regole di conformità UE su marchio e simbolo.

In vigore dal 9 ottobre il nuovo obbligo di etichettatura delle apparecchiature elettriche ed elettroniche, compresi i pannelli fotovoltaici: dovranno recare un marchio che individua “in maniera inequivocabile il produttore delle AEE” , attestando che sono state immesse sul mercato dopo il 13 agosto 2005 tramite un simbolo ad hoc che ne semplifichi la raccolta differenziata. Il tutto, a pena di sanzioni da 200 a 1.000 euro. La norma è prevista dall’articolo 28 del Dlgs 49/2014, in attuazione della Direttiva Europea 2012/19/UE sui RAEE.

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Marchio

Il marchio deve essere conforme alle direttive europee (norma CENELEC EN  50419:2006-03), contenendo almeno una delle seguenti indicazioni: nome o (se registrato) logo del produttore, numero di registrazione al Registro nazionale dei soggetti obbligati al finanziamento dei sistemi di gestione dei RAEE (regolamentato dall’articolo 29 dello stesso Dlgs 49/2014). Il marchio – “visibile, leggibile e indelebile” – può utilizzare sistemi di identificazione a radio frequenza (RFID), previa comunicazione e approvazione del Comitato di vigilanza e controllo.

=> RAEE: Guida alla gestione dei rifiuti elettronici professionali

Simbolo

Il produttore deve apporre sull’apparecchio anche il simbolo che indica la raccolta separata delle AEE, assicurando che non venga smaltito come rifiuto urbano misto: si tratta di un contenitore di spazzatura su ruote, barrato come indicato nella figura sottostante e accompagnato da una barra piena orizzontale, che identifica le apparecchiature elettriche ed elettroniche immesse sul mercato dopo il 13 agosto 2005. L’unione del simbolo (bidone e barra) deve avere una altezza minima di 7 mm, mentre l’altezza della barra deve essere superiore a 0,3 a o 1 mm. La barra non deve contenere alcun tipo di testo:

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Sia il marchio sia il simbolo devono essere apposti sulla superficie dell’apparecchio o su una superficie visibile dopo la rimozione (effettuabile senza usare utensili) di un coperchio o di un componente. Se le caratteristiche o le dimensioni del prodotto non rendono possibile l’apposizione di marchio e simbolo come indicato, questi possono essere posti sull’imballaggio e sulle istruzioni.

Apparecchiature

L’allegato III del Dlgs 49/2014 fornisce un elenco completo di tutti gli apparecchi ed elettrodomestici soggetti ai nuovi obblighi, classificati in 10 macro-categorie. Molto in sintesi: pannelli fotovoltaici, grandi e piccoli elettrodomestici, apparecchiature IT e TLC, di illuminazione, per il tempo libero e lo sport, strumenti elettrici ed elettronici (tranne quelli industriali fissi di grandi dimensioni) o di monitoraggio e controllo giocattoli, dispositivi medici (ad eccezione di quelli impiantati e infettati), distributori automatici.

FonteDlgs 49/2014 “Attuazione della direttiva 2012/19/UE sui rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche (RAEE)”.