Startup Innovative nel Registro Imprese: nuovi chiarimenti

di Noemi Ricci

Pubblicato 7 Ottobre 2014
Aggiornato 16 Ottobre 2014 10:53

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Il parere del MiSE che fornisce chiarimenti alle startup innovative in tema di iscrizione alla sezione speciale e limiti dei controlli in capo all’ufficio camerale.

Il Ministero dello Sviluppo Economico ha fornito nuovi chiarimenti in tema di iscrizione nel Registro Imprese da parte delle startup innovative con il Parere del 29 settembre 2014, Prot. 169135. Si tratta di due importanti precisazioni:

  • la richiesta di iscrizione alla sezione speciale del Registro Imprese da parte di una startup innovativa, oltre ad essere relativa all’attività di “ricerca e sviluppo”, deve essere sempre accompagnata anche dalla denuncia dell’avvio dell’attività di sviluppo, produzione e commercializzazione dei prodotti o servizi innovativi, nella quale deve essere specificata la natura di tali prodotti o servizi. Vanno inoltre allegate le previste autorizzazioni o comunicazioni richieste;

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  • l’ufficio del Registro Imprese non è chiamato a valutare il merito delle dichiarazioni rese in sede di richiesta di iscrizione nella sezione speciale, ma solo a verificare che tutti i documenti e moduli siano correttamente compilati e allegati.

Dunque non può essere considerata startup innovativa una società la cui attività consista nella sola sperimentazione di servizi o beni innovativi, ma deve essere rispettata anche la definizione dell’imprenditore contenuta nell’art. 2082 C.C.:

“È imprenditore chi esercita professionalmente una attività economica organizzata al fine della produzione o dello scambio di beni o di servizi”.

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Ne consegue che debba essere presentata, contestualmente alla richiesta di iscrizione anche, ove sia prevista dalla regolazione amministrativa locale inerente dette attività, apposita SCIA al competente SUAP, anche attraverso la procedura della “Comunicazione unica per la nascita dell’impresa” prevista dall’art. 9 e seguenti del DL 7/2007.la nascita dell’impresa”, prevista dall’art. 9 e seguenti del D.L. n. 7/2007.