Giustizia: modifiche al reato di autoriciclaggio

di Francesca Vinciarelli

11 Luglio 2017 06:38

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Rettifiche alla normativa italiana sull'autoriciclaggio: ecco in cosa consiste e come viene sanzionato e punito.

Il Dlgs n. 90/2017 (Gazzetta Ufficiale n. 140 del 19 giugno 2017) in attuazione della direttiva UE n. 2015/849 del 20 maggio 2015 (cd. IV Direttiva Antiriciclaggio), sulla prevenzione dell’uso del sistema finanziario a fini di riciclaggio o finanziamento del terrorismo, modifica il regolamento UE n. 648/2012 e abroga le direttive 2005/60/CE e 2006/70/CE. Per colmare alcune lacune del testo (che comportavano il venir meno della responsabilità da reato e della confisca per equivalente in caso di autoriciclaggio), il 28 giugno 2017 è stato diffuso un comunicato di rettifica (Gazzetta Ufficiale, Serie Generale n. 149 del 28 giugno 2017).

L’obiettivo è garantire che l’autoriciclaggio comporti la responsabilità per le persone giuridiche e la confisca per equivalente del prodotto o profitto. Con il nuovo art. 648 quater c.p. (introdotto dopo l’art. 648 ter.1 c.p), viene meno il dubbio interpretativo sulla possibile abrogazione del reato di autoriciclaggio. In base alla rettifica, per il reato di autoriciclaggio, l’ente è soggetto a sanzione pecuniaria da 200 a 800 quote.

In generale, base alla normativa antiriciclaggio professionistiintermediari bancari e finanziari, prestatori di servizi di gioco e soggetti obbligati devono procedere ad adeguata verifica dei clienti, nuovi ma anche già acquisiti.

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Reato di autoriciclaggio

Nell’ordinamento italiano, il reato di autoriciclaggio di denaro, beni o altre utilità derivanti da attività illecita è a carico dello stesso soggetto che ha commesso il reato dal quale derivano i proventi. Si distingue, nell’ambito del reato di riciclaggio, il ruolo del riciclatore-intermediario, che reimpiega denaro o altre utilità ottenute da delitti commessi da altri, da quello dell’autoriciclatore, che reimpiega denaro o altre utilità ottenute da delitti dallo stesso commessi.

Nel 2014, la Riforma della Giustizia (legge n. 186/2014) ha integrato l’articolo 648-bis, comma 1 del Codice penale relativo al reato di riciclaggio. Questo prevedeva la reclusione da 4 a 12 anni e la multa da 1.032 euro a 15.493 euro per chi:

“fuori dai casi del concorso nel reato”, “sostituisce o trasferisce denaro, beni o altre utilità provenienti da delitto non colposo, ovvero compie in relazione ad essi operazioni, in modo da ostacolare l’identificazione della loro provenienza delittuosa”.

In sostanza, prima veniva punito il riciclaggio operato da parte di soggetti che pur essendo estranei al fatto illecito dal quale provengono il denaro, i beni o le altre utilità sono a conoscenza della sua provenienza delittuosa. Oggi, invece, viene punito anche chiunque, avendo commesso un delitto non colposo, sostituisca o trasferisca denaro, beni o altre utilità per finalità imprenditoriali o finanziarie.

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Responsabilità e sanzioni

La legge n. 186/2014 ha introdotto il reato di autoriciclaggio prevedendo anche un’ipotesi di responsabilità da reato (art. 25-octies D.lgs. n. 231/2001). Lasciando comunque inalterato il comma 1 dell’articolo 648-bis del Codice penale, inoltre, ha inasprito le sanzioni, portando la misura minima della multa da 1.032 a 10.000 euro e la misura massima da 15.493 a 100.000 euro, introducendo il comma 2 con l’ipotesi dell’autoriciclaggio punita con la reclusione da 3 ad 8 anni e l’applicazione di una multa da 10.000 a 100.000 euro:

“Nei confronti di chi, avendo commesso un delitto non colposo, sostituisce, trasferisce o impiega denaro, beni o altre utilità, provenienti da tale delitto, al fine di procurare a sé o ad altri un ulteriore vantaggio in attività imprenditoriali o finanziarie”.

Controlli

Con la Circolare n. 210557 del 7 luglio 2017, la Guardia di Finanza si è adeguata al nuovo quadro normativo fornendo istruzioni di controllo in attuazione della IV Direttiva Antiriciclaggio (Dlgs 90/2017 e 92/2017 relativo all’attività di compro oro.

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Per approfondimenti: Gazzetta Ufficiale n.149