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Apprendistato: il nuovo contratto in Lombardia

di Barbara Weisz

Pubblicato 27 Agosto 2014
Aggiornato 3 Settembre 2014 14:20

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La Regione Lombardia approva le regole per il contratto di apprendistato professionalizzante in base alle linee guida nazionali: materie, ore, erogazione.

Dal prossimo ottobre in Lombardia si applicano le nuove regole per il contratto di apprendistato professionalizzante o di mestiere: la Regione ha approvato il decreto lo scorso agosto, che recepisce le Linee Guida nazionali del 20 febbraio. In pratica, vengono definiti gli standard minimi per la formazione dei lavoratori assunti con questi contratti nel rispetto del Testo Unico sull’Apprendistato.

=> Apprendistato professionalizzante: Linee Guida Nazionali

Contratti: le regole

Entro 45 giorni dalla firma del contratto, la Regione deve comunicare all’impresa modalità di svolgimento, sedi e calendario dell’offerta formativa pubblica obbligatoria. L’azienda può comunque decidere di erogare direttamente la formazione, presso il luogo di lavoro e rivolgendosi a un ente accreditato.Vanno rispettati i requisti minimi: luoghi idonei alla formazione, distinti da quelli normalmente destinati alla produzione di beni e servizi, e risorse umane con adeguate capacità e competenze, comprovate dal possesso di titolo di studio di livello almeno pari a quello dell’apprendista oppure da esperienza lavorativa almeno biennale in attività connessa ai contenuti dei moduli formativi erogati, anche avvalendosi di enti o professionisti.

=> Apprendistato: la nuova formazione in azienda

E’ prevista anche la modalità di formazione a distanza (FAD), con regole che saranno dettagliate in un successivo provvedimento attuativo. La formazione dell’apprendista deve iniziare entro sei mesi dall’assunzione. Sono obbligatori momenti di verifica. La durata dei corsi è la seguente:

  • 120 ore per apprendisti in possesso di licenza elementare o media.
  • 80 ore per apprendisti con diploma di scuola secondaria di secondo grado o di istruzione professionale.
  • 40 ore per laureati.

Si tratta di standard minimi, che l’impresa può integrare con ulteriori momenti di formazione. Esiste la possibilità di prevedere piani formativi ridotti nei seguenti casi: conseguimento del titolo di studio durante l’apprendistato, crediti formativi acquisiti in precedenti contratti di apprendistato che si possono quindi detrarre dalla somma del monte ore necessario).

=> Approfondisci: Riforma Apprendistato del DL Lavoro

La formazione deve prevedere una selezione dei seguenti moduli formativi:

  • moduli contenuti nelle sezioni “Competenze di base” e “competenze trasversali” del “Quadro regionale degli standard formativi” nelle seguenti materie: sicurezza nell’ambiente di lavoro, organizzazione e qualità aziendale, relazione e comunicazione nell’ambito lavorativo, diritti e doveri del lavoratore e dell’impresa, legislazione del lavoro, contrattazione collettiva, competenze digitali, competenze sociali e civiche.
  • Spirito di iniziativa e imprenditorialità.
  • Elementi di base della professione/mestiere.

Il piano formativo individuale è obbligatorio solo per l’acquisizione delle competenze tecnico-professionali o specialistiche, e va definito in base alla contrattazione collettiva. L’impresa registra sul libretto formativo la formazione effettuata e la qualifica professionale eventualmente acquisita. In mancanza del libretto formativo, la comunicazione va effettuata in un docmuneti che contiene generalità dell’apprendista, descrizione dei contenuti e delle attività formative svolte. le compteneze possono essere certificate.

Le imprese multilocalizzate, cioè con sedi in più regioni, possono applicare la disciplina dell’ente locale in cui si trova la sede legale.

Fonte: Regione Lombardia