«Semplificare e rendere accessibile a tutti gli utenti la conoscenza dei propri diritti nel settore delle comunicazioni elettroniche, individuando, per ciascun problema, le disposizioni da applicare e le procedure per segnalare disservizi, ottenere risposte, fare valere le proprie ragioni»: sono queste le ragioni che hanno mosso l’AGCOM alla distribuzione di un vademecum di regole e definizioni pensate per imbrigliare in regole precise lo sfuggente mercato delle comunicazioni elettroniche, costringendo gli operatori al rispetto dei propri doveri e tutelando i consumatori nel rispetto dei loro diritti.
Il documento prende il nome “I diritti dei consumatori nel mercato dei servizi di comunicazione elettronica” ed è stato redatto dalla Direzione Tutela dei Consumatori per offrire a questi ultimi una guida utile alla comprensione dei comuni servizi di comunicazione con i quali si debbono fare i conti ogni giorno. Dalle pay tv ai contratti telefonici, la guida sarà costantemente aggiornata per far sì che i contenuti possano coerentemente rispondere con le esigenze emergenti sul mercato. Aziende e consumatori hanno ora un riferimento unico a cui rivolgersi: «In questo modo l ‘ Autorità si propone di fornire uno strumento snello, gratuito e con contenuti che tengano conto di tutte le novità in questo campo, in modo da poter effettivamente orientare i cittadini nella conoscenza delle norme e supportarli concretamente nell ‘ esercizio dei loro diritti di consumatori».
Il documento si suddivide in 6 macro-capitoli all’interno dei quali poter agevolmente cercare l’argomento di proprio interesse:
- Comunicazioni Elettroniche
- Trasparenza dell’Offerta
- Servizi di Postazione Fissa
- Servizi Mobili e Personali
- Televisione a Pagamento
- Tutela dell’Utenza
I contenuti sono organizzati in una sorta di macro-FAQ fatta di domande e risposte introdotte da schede descrittive che inquadrano il contesto di applicazione. Un esempio della bontà dei contenuti può essere ad esempio nella descrizione dei contratti stipulati per via telefonica, autentica piaga odierna del rapporto tra utenti e compagnie telefoniche: «Molto spesso si è posto il problema della dimostrazione dell’accordo, dei suoi contenuti e della reale volontà dell’utente di aderire alla proposta dell’operatore. Naturalmente, come per ogni contratto, la prova del contratto telefonico può risultare da un modulo o da un documento contrattuale recante la data e l’ora dell’accordo e la sottoscrizione del titolare dell’utenza. Normalmente, infatti, gli operatori dopo l’accordo telefonico spediscono a casa il contratto chiedendo la restituzione di una copia firmata. L’Autorità, però, considerato che la firma non è obbligatoria e che quindi gli operatori potrebbero non richiederla, con le proprie norme ha preteso quantomeno la registrazione dell’accordo telefonico (ai fini della prova sulla esistenza del contratto)».