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Pensioni: decadenza controversie sui trattamenti pensionistici

di Francesca Vinciarelli

Pubblicato 4 Agosto 2014
Aggiornato 9 Agosto 2014 22:36

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I chiarimenti INPS in merito alla decadenza dall’azione giudiziaria per le controversie in materia di trattamenti pensionistici.

Con la Circolare n.95/2014 l’INPS ha fornito le prime istruzioni e i chiarimenti sui possibili effetti relativamente alla decadenza dell’azione giudiziaria per le controversie in materia di trattamenti pensionistici e di adempimento delle prestazioni riconosciute sono in parte. Più in particolare la circolare fa riferimento alla corretta applicazione dell’articolo n.47 del D.P.R. n.639/1970, il quale introduce un termine di decadenza triennale entro il quale proporre azione giudiziaria per il riconoscimento parziale della prestazione pensionistica o il pagamento di accessori del credito.

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Nella circolare l’Istituto specifica quali sono i provvedimenti di riconoscimento parziale delle prestazioni pensionistiche e quelli per i quali sussiste il termine triennale per la proposizione dell’azione giudiziaria finalizzata ad ottenere l’integrale riconoscimento di quanto spettante al pensionato, nonché i provvedimenti per i quali l’ottenimento di tale prestazione integrale è soggetto al termine di prescrizione applicato secondo i criteri precedenti al decreto legge n. 98/2011.

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Il termine di decadenza decorre nel caso in cui il provvedimento di prima liquidazione non riconosca in maniera integrale quanto spettante all’interessato. È necessario proporre l’azione giudiziaria per ottenere la liquidazione integrale della prestazione entro il termine triennale nel caso in cui i provvedimenti di prima liquidazione presentino dei vizi quali:

  • errori di calcolo;
  • errata applicazione delle disposizioni normative;
  • disconoscimento di una componente del rapporto assicurativo rilevante ai fini della misura del trattamento pensionistico oggetto di specifica istanza di richiesta da parte del pensionato.

Il termine per proporre l’azione giudiziaria deve essere calcolato a partire dalla data in cui il pensionato riceve l’avviso di liquidazione o di riscossione del primo rateo.

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Nel caso in cui sia possibile un aumento della posizione contributiva del pensionato con riferimento a periodi di contribuzioni precedenti alla liquidazione della prestazione pensionistica stessa, la domanda per l’adeguamento dell’importo può essere presentata senza limiti di tempo, mentre per il riconoscimento dei ratei arretrati la prescrizione è quinquennale.

Per maggiori informazioni consultare la Circolare INPS n.95/2014.