Con la sentenza n. 15369/2014 la Corte di Cassazione civile, sezione lavoro, ha confermato ancora una volta che il TFR viene garantito dal Fondo di garanzia INPS se l’azienda è insolvente, anche senza il fallimento del datore di lavoro. La norma oggetto della sentenza è contenuta nella Legge n. 297 del 1982 che tutela il lavoratore, per il pagamento del Trattamento di fine rapporto maturato dal dipendente in caso di insolvenza del datore di lavoro.
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Nel caso in cui quest’ultimo non possa essere dichiarato fallito per la esiguità del debito bisognerà far riferimento all’art. 2, comma 5, della stessa Legge. In questo caso il lavoratore potrà conseguire le prestazioni del Fondo di garanzia costituito presso l’INPS alle condizioni previste dal comma stesso, il quale prevede come requisito che il lavoratore abbia esperito infruttuosamente una procedura di esecuzione, a meno che esistano altri beni aggredibili con l’azione esecutiva.
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La sentenza segue un’altra sentenza della Cassazione (n.7585/2011) in merito al pagamento del TFR, che risulta a carico del Fondo di garanzia INPS in caso di cessazione del rapporto di lavoro anche se non sussiste tecnicamente il fallimento del datore di lavoro ma questi si dimostra insolvente.