I professionisti, se sono iscritti all’Albo o svolgono prestazioni che richiedono un un elevato grado di capacità tecnico-pratiche ricevendo un compenso almeno 1,25 volte superiore al minimo contributivo previsto, al pari di tutti coloro che svolgono professioni ordinistiche, non sono false partite IVA, quindi possono correttamente svolgere il loro lavoro con le modalità proprie degli autonomi senza che ricorrano i presupposti della presunzione di lavoro parasubordinato.
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Lo stabilisce il Ministero del Lavoro, rispondendo a uno specifico interpello avanzato da Confindustria con il quale si chiedeva se per i fisioterapisti fosse o meno applicabile la norma prevista dall’articolo 69 bis del Dlgs 276/2003, in base alla quale i lavoratori autonomi devono essere considerati parasubordinati nel caso in cui ricorrano almeno due dei seguenti presupposti:
- durata complessiva del rapporto superiore a otto mesi per due anni consecutivi;
- corrispettivo pari ad almeno l’80% delle entrate del collaboratore nell’arco di due anni solari;
- postazione fissa di lavoro presso una sede del committente.
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Presunzione di lavoro parasubordinato
Ebbene, il Ministero risponde che in realtà questa presunzione di lavoro parasubordinato non vale in determinate condizioni: ad esempio nel caso in cui la prestazione implichi un elevato grado di capacità tecnico-pratiche e il compenso sia almeno 1,25 volte superiore al minimo contributivo previsto, oppure per le professionisti iscritti all’Albo. Nel caso in esame, il fisioterapista per esercitare la professione deve essere in possesso di diploma universitario che abilita all’esercizio della professione e può iscriversi agli elenchi professionali istituti con legge regionale. Quindi, nel caso in cui il professionista in questione abbia il necessario titolo e sia iscritto all’Albo, non si applica la presunzione di lavoro parasubordinato.
Obbligo di assunzione
Questo vale a condizione che, conclude l’interpello, non ricorrano gli usuali indici di subordinazione che in ogni caso fanno scattare l’obbligo di assunzione con un contratto a tempo indeterminato.
Fonte: Ministero del Lavoro – interpello 16/2014