La circolare n. 38/2010 del Ministero del Lavoro ha fornito nuove precisazioni sugli obblighi di legge che i datori di lavoro devono assolvere per non incorrere nella maxi-sanzione anti-lavoro nero, come previsto dalle recentissime norme del Collegato Lavoro (legge n. 183/2010) che entreranno in vigore dal prossimo 24 novembre.
Per evitare sanzioni fino a 12mila euro (più ulteriori 150 euro per ogni giornata di lavoro) è necessario essere in regola con gli obblighi contributivi quali denuncia Dm/10, Emens o Uniemens.
Non sono sufficienti l’iscrizione del lavoratore sul Libro Unico, né l’iscrizione INAIL o l’eventuale versamento del premio assicurativo.
Inoltre, nelle aziende familiari, la presunzione del lavoro subordinato può scattare in assenza di comunicazione preventiva di instaurazione del rapporto di lavoro anche se gli impiegati sono il coniuge o il figlio del datore di lavoro.
Per i lavoratori subordinati il presupposto del lavoro sommerso è costituito dall’impiego in assenza di comunicazione preventiva di instaurazione del rapporto di lavoro, mentre per i soci di società, coniuge, figli, parenti, affini, affiliati e affidati del datore di lavoro, il Ministero presume la sussistenza della subordinazione anche in mancanza della denuncia nominativa degli assicurati.