Collegato Lavoro atteso oggi in G.U.: tutte le novità

di Noemi Ricci

9 Novembre 2010 16:30

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Attesa per oggi la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale del Collegato Lavoro, come legge n.182 del 4 novembre 2010. Oltre alla controversa riforma della conciliazione, tante le novità presto in vigore

Fine dei giochi per il Collegato Lavoro: l’iter burocratico è infatti terminato e la legge n. 182 4 novembre 2010 verrà pubblicata oggi sul supplemento ordinario 243 alla Gazzetta Ufficiale n.262. Il Disegno di legge delega è stato approvato in via definitiva il 19 ottobre e la sua entrata in vigore è prevista tra 15 giorni.

Ricapitoliamo i cambiamenti imminenti che interesseranno i rapporti lavorativi.

Per quanto riguarda le controversie di lavoro non vige obbligo di effettuare un tentativo di conciliazione, ma è possibile rivolgersi immediatamente all’autorità giudiziaria, a meno che non si decida di impugnare dinanzi al giudice un contratto di lavoro certificato. In questo caso, infatti, il tentativo di conciliazione presso la commissione che ha emesso l’atto di certificazione è obbligatorio.

Permane inoltre la possibilità di accedere immediatamente alle procedure arbitrali, nei casi e con le modalità previste dai contratti collettivi.

L’arbitrato sarà disponibile in due forme alternative: durante il tentativo di conciliazione promosso presso la direzione provinciale del Lavoro, dove è la commissione di conciliazione a costituirsi in collegio arbitrale su richiesta delle parti; davanti al collegio costituito a iniziativa delle parti, con un rappresentante per ciascuna di esse e un presidente scelto di comune accordo. Infine, nei casi l’arbitrato davanti alle commissioni di certificazione dovranno essere queste stesse a istituire camere arbitrali proprie.

Per la possibilità di sottoscrivere clausole compromissorie si resta comunque in attesa degli accordi interconfederali o contratti collettivi ad opera delle organizzazioni sindacali. Nel caso in cui queste non si attivino entro i prossimi 12 mesi, il Ministero del Lavoro darà il via libera alle clausole compromissorie con un proprio decreto, previo integrarlo e derogarlo in seguito alla contrattazione collettiva.

Nel caso in cui si voglia sottoscrivere la clausola compromissoria al termine del periodo di prova (o dopo 30 giorni di assunzione), la commissione di certificazione si occuperà di accertare l’effettiva volontà delle parti.

Fissato il termine dei 60 giorni in materia di decadenza, per il licenziamento, la cessazione del rapporto di lavoro dovuta alla scadenza del termine o della somministrazione, il recesso del committente dai rapporti di collaborazione coordinata e continuativa e a progetto, il trasferimento di sede del lavoratore, la cessione del contratto di lavoro a seguito di un trasferimento d’azienda e dove si chieda la costituzione del rapporto in capo a un soggetto diverso dal titolare del contratto.

Fissato a 270 giorni invece il termine per proporre ricorso al giudice, all’arbitro o istanza di conciliazione, successivamente all’impugnazione. Mentre è fissato a 60 giorni il termine entro il quale rivolgersi al giudice in caso di rifiuto dell’arbitrato o di fallimento della conciliazione.

Per i casi di conversione del contratto a tempo determinato, il risarcimento del danno al lavoratore prevede un’indennità compresa tra 2,5 e 12 mensilità di retribuzione, valido anche per le cause attualmente in corso. In caso di contratti co.co.co. e lavoratori a progetto, sarà considerato reato il mancato versamento delle trattenute previdenziali.

In tema di formazione, è stato rafforzato l’istituto dell’apprendistato, nell’ottica di poter assolvere l’ultimo anno di obbligo scolastico in azienda. Le università pubbliche e private dovranno inoltre fornire alla Borsa continua nazionale del lavoro i curriculum vitae dei laureati.

Sospensione dell’attività imprenditoriale, inotre, nelle ipotesi di lavoro sommerso e in caso di violazioni in materia della normativa antinfortunistica. Previsto infine il pensionamento anticipato a 58 anni di anzianità e 35 di contributi per i lavori considerati usuranti.