Riaperti, con la Legge di Stabilità 2014 (legge 147/2013, articolo 1, comma 490) i termini per la concessione e per la richiesta di indennizzo in caso di cessazione dell’attività commerciale. A ricordarlo è l’INPS con il Messaggio n. 4832, condiviso nel suo impianto generale dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali con nota del 16.05.2014 n. 0007376, precisando che il beneficio può essere concesso anche ai soggetti che si trovino in possesso dei requisiti previsti dall’articolo 2 del decreto legislativo 28 marzo 1996, n. 207 nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2009 e il 31 dicembre 2016,come disposto dal 1° comma dell’articolo 19-ter come modificato da lett.a) dell’articolo 1, comma 490, della Legge n. 147 del 2013.
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Le domande di indennizzo potranno essere presentate a partire dal 1° gennaio 2014 fino al 31 gennaio 2017 da parte di:
- coloro che maturano i requisiti per l’indennizzo di cui all’articolo 2 del decreto legislativo n. 207 del 1996 nel periodo 1° gennaio 2012- 31 dicembre 2016;
- coloro che, pur avendo maturato i requisiti per il diritto alla predetta prestazione ai sensi del previgente articolo 19-ter nel periodo 1° gennaio 2009 – 31 dicembre 2011, non avevano presentato la relativa domanda o gli era stata rigettata perché presentata oltre il termine ultimo del 31 gennaio 2012.
In ogni caso indennizzi concessi non potranno essere antecedenti al 1° febbraio 2014, primo giorno del mese successivo all’entrata in vigore della legge.
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Scadenza indennizzi
La scadenza degli indennizzi scatta al compimento da parte del titolare delle età pensionabili adeguate agli incrementi della speranza di vita individuate dalla legge n. 214 del 2011, (Riforma delle Pensioni Fornero). L’Istituto precisa poi che l’erogazione dell’indennizzo spetta fino a tutto il mese in cui i beneficiari compiono le età pensionabili previste per la pensione di vecchiaia che dal 1° gennaio 2012 decorre dal primo giorno del mese successivo a quello nel quale l’assicurato ha compiuto l’età pensionabile.
Per maggiori informazioni: il Messaggio INPS n. 4832