Il Decreto Fare del governo Letta (art. 39, c.9, del decreto-legge n.98 del 2011) ha reso obbligatorio l’istituto della mediazione tributaria che consente di chiudere le liti fiscali di importo fino a 20 mila euro senza ricorrere al giudice, tenendo conto degli orientamenti della giurisprudenza e quindi dell’esito ragionevolmente pronosticabile del giudizio, con una riduzione al 40% delle sanzioni.
L’obiettivo è chiaramente quello di risparmiare tempo e costi sia da parte del contribuente che da parte dell’Amministrazione finanziaria.
Principi di costituzionalità
Ora la nuova mediazione tributaria ha ricevuto il benestare della Corte Costituzionale (sentenza n. 98/2014) che ha dichiarato inammissibili le questioni sollevate da alcune Commissioni tributarie provinciali in merito alla legittimità della nuova mediazione tributaria. L’unico punto censurato dalla Corte è la disposizione sull’inammissibilità dei ricorsi depositati in CTP (Commissione Tributaria Provinciale) prima della conclusione del procedimento di mediazione. Su questa parte in realtà ha già agito la Legge di Stabilità 2014 – articolo 1, comma 611, lett. a) – stabilendo che la presentazione del ricorso effettuato direttamente in CTP senza passare prima dalla procedura di mediazione o senza prima aver aspettato l’esito della mediazione è improcedibile e non più inammissibile.
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Questo significa che per gli atti ricevuti dal contribuente a partire dal 2 marzo 2014 è necessario attendere il compimento dei 90 giorni dal ricevimento dell’istanza da parte dell’Agenzia prima di potersi costituire in giudizio entro i successivi 30 giorni.