Fare contemporaneamente un doppio praticantato per diventare consulente del lavoro e dottore commercialista è possibile, purché in orari differenti: a decretarlo ufficialmente è stato il Consiglio di Stato, con la sentenza n. 06998/2010.
Dunque, è consentito svolgere nello stesso periodo un doppio tirocinio, nonostante il regolamento della professione di consulente preveda «l’incompatibilità del praticantato per attività professionali diverse» (art. 4 d.m. 2 dicembre 1997).
È anche vero che a tale scopo è previsto un obbligo minimo di frequenza dello studio di quattro ore medie giornaliere, lasciando il tirocinante libero di utilizzare il resto della giornata per dedicarsi ad altra attività, anche di praticantato.
La decisione dei giudici arriva prendendo in considerazione il quadro normativo d’insieme ed in particolare l’art. 5 dello stesso d.m. che precisa che nel periodo di praticantato, essendo questo gratuito, non si può precludere ai tirocinanti la contemporanea esistenza di un rapporto di subordinazione a tempo parziale.
Dunque se le due attività di praticantato non portano ad una sovrapposizione temporale non vi è alcuna incompatibilità di svolgimento, pertanto il certificato di compiuta pratica da consulente deve essere rilasciato.