Il Ministero dell’Economia e delle Finanze cambia idea e apre alla possibilità di pagare in contanti i canoni di affitto relativi ad immobili ad uso abitativo – esclusi gli alloggi di edilizia residenziale pubblica e le locazioni di immobili strumentali – di importo inferiore ai mille euro (quindi fino a 999,99 euro). Per i canoni di importo dai mille euro in su permane l’obbligo, introdotto con la Legge di Stabilità, di pagare con assegno o bonifico bancario o postale. La novità, che allinea le norme per il pagamento dei canoni di locazione di unità abitative alle regole antiriciclaggio (decreto legislativo 231/07), è stata annunciata dal MEF con la nota n. 10492/DT/2014.
=> Pagamenti in contanti: le soglie massime
Legge Stabilità e locazioni
Più in particolare l’articolo 1, comma 50, legge 27 dicembre 2013 n. 147 disponeva che “i pagamenti riguardanti canoni di locazione di unità abitative, fatta eccezione per quelli di alloggi di edilizia residenziale pubblica, sono corrisposti obbligatoriamente, quale ne sia l’importo, in forme e modalità che escludano l’uso del contante e ne assicurino la tracciabilità anche ai fini della asseverazione dei patti contrattuali per l’ottenimento delle agevolazioni e detrazioni fiscali da parte del locatore e del conduttore”.
Decreto antiriciclaggio
L’art. 49 del decreto antiriciclaggio ha invece stabilito che “è vietato il trasferimento di denaro contante o di libretti di deposito bancari o postali al portatore o di titoli al portatore in euro o in valuta estera, effettuato a qualsiasi titolo tra soggetti diversi, quando il valore oggetto di trasferimento, è complessivamente pari o superiore a euro mille. Il trasferimento è vietato anche quando è effettuato con più pagamenti inferiori alla soglia che appaiono Ministero dell’Economia e delle Finanze artificiosamente frazionati. Il trasferimento può tuttavia essere eseguito per il tramite di banche, Poste italiane S.p.a., istituti di moneta elettronica e istituti di pagamento, questi ultimi quando prestano servizi di pagamento diversi da quelli di cui all’articolo 1, comma 1, lettera b), numero 6), del decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 11.(…)”.
Affitti e contanti
Il MEF sostiene quindi che siano da ritenersi critiche “unicamente le movimentazioni di contante eccedenti la soglia fissata dalla legge e non intermediate da soggetti all’uopo autorizzati, quali che siano la causa o i motivi della transazione”. Dunque “fermo il limite di carattere generale di cui all’art. 49 d.lgs. n. 231/07, la finalità di conservare traccia delle transazioni in contante, eventualmente intercorse tra locatore e conduttore, può ritenersi soddisfatta fornendo una prova documentale, comunque formata, purché chiara, inequivoca e idonea ad attestare la devoluzione di una determinata somma di denaro contante al pagamento del canone di locazione, anche ai fini della asseverazione dei patti contrattuali, necessaria all’ottenimento delle agevolazioni e detrazioni fiscali previste dall a legge a vantaggio delle parti contraenti”. Per maggiori informazioni consulta la Nota MEF 10492/2014.