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Il Destinazione Italia ha semplificato la Logistica

di Noemi Ricci

Pubblicato 17 Febbraio 2014
Aggiornato 24 Febbraio 2014 09:52

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Il decreto Destinazione Italia introduce importanti semplificazioni per il settore della Logistica: ecco come cambia l'obbligo di immatricolare i carrelli elevatori.

Semplificazioni in arrivo per il settore della Logistica con il decreto Destinazione Italia (decreto legge n. 145/2013) che all’art. 13, comma 12 elimina l’obbligo di immatricolare i carrelli elevatori di cui all’art. 58, comma 2, lettera c), del Codice della Strada, ovvero quelli che circolano su strada per brevi e saltuari spostamenti a vuoto o a carico. A prevedere l’immatricolazione dei carrelli elevatori, anche nel caso in cui venissero utilizzati per brevissimi lassi di tempo su strade e piazzali, era stata la circolare della Direzione Generale per la Motorizzazione del 10 giugno u.s. (protocollo n.1491006).

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L’eliminazione di questo obbligo rappresenta un’importante vittoria per il settore che accoglie con favore il provvedimento che risolve una situazione che veniva vissuta con estremo disagio e rischiava di compromettere l’attività produttiva e la competitività delle aziende stesse. Successo che si deve anche all’azione congiunta delle due principali associazioni del settore logistico: AILOG e Assologistica, che si sono rivolte alla Direzione Generale per la Motorizzazione del Ministero delle Infrastrutture e Trasporti per fare presenti le difficoltà che tale disposizione avrebbe determinato per le aziende.

Regole per la circolazione su strada di carrelli elevatori

Il decreto della Direzione Generale per la Motorizzazione del 14 gennaio 2014 riporta le modalità per consentire la circolazione per “brevi e saltuari spostamenti” dei carrelli elevatori su strade aperte al traffico senza l’obbligo d’immatricolazione, così come disposto dalla Legge 145 del 23 dicembre 2013. In primo luogo viene stabilito che i carrelli devono possedere una scheda tecnica firmata in originale dal costruttore del carrello, che contenga il nome di fabbricante, il tipo, il numero di serie, le dimensioni, le masse, gli pneumatici ammessi, l’anno di costruzione, il tipo di motore e d’alimentazione e (solo se con motore termico) i dati dell’omologazione. Successivamente vengono elencati i dispositivi obbligatori per i carrelli che viaggiano su strade pubbliche, tra cui ci sono i dispositivi d’illuminazione previsti per le macchine operatrici, i pannelli retroriflettenti, un retrovisore, un sistema di frenatura che consenta un graduale arresto ed certificati di corrispondenza alla direttiva macchine. Infine vengono fissate le norme per la circolazione come l’obbligo di accompagnamento di personale a terra, tranne in alcuni casi a seconda del carico trasportato, una velocità non superiore ai 10 chilometri orari e il possesso di una specifica autorizzazione saltuaria (valida per un anno e prorogabile) emessa dall’ufficio della Motorizzazione Civile competente per il territorio.  Per maggiori informazioni consulta il Decreto del Ministero dei Trasporti del 14 gennaio 2014.