L’azienda che assume un lavoratore con contratto in somministrazione non è tenuta a comunicare alla Direzione Territoriale del Lavoro il DVR, ma deve comunque redigerlo: un interpello del Ministero del Lavoro (n. 5/2014 in risposta a specifico quesito di Confindustria), conferma dunque il divieto di assumere dipendenti in via temporanea senza il Documento di Valutazione Rischi, da esibire in caso di controlli ispettivi e da mettere a disposizione dell’agenzia di fornitura del servizio, per presa visione.
Quadro normativo
Il Ministero fa riferimento alla normativa vigente in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro: l’articolo 20, comma 5, lettera c, del dlgs. 276/2003 stabilisce che il contratto di somministrazione «è vietato da parte delle imprese che non abbiano effettuato la valutazione dei rischi ai sensi dell’articolo 4, decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626».
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La legge non prevede obbligo di comunicazione o notifica sulla valutazione dei rischi, anche alla luve dell’articolo 1, comma 4, lettera e della legge 196/1997, che vieta la fornitura di lavoro temporaneo nei confronti di imprese non in grado di dimostrare alla DTL di aver effettuato la valutazione dei rischi.
Obblighi DVR
Conclusione: non sussiste in capo all’azienda utilizzatrice che sottoscrive un contratto di somministrazione «alcun obbligo di comunicazione afferente alla valutazione dei rischi nei confronti degli uffici territoriali di questo Ministero, ma esclusivamente l’obbligo di dimostrare, in sede di eventuale accesso ispettivo, l’avvenuta effettuazione della predetta valutazione mediante esibizione del documento di valutazione rischi (DVR)».
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Si ricorda infine che il somministratore (ad esempio, l’agenzia di somministrazione) deve accertare «l’avvenuta predisposizione del documento di valutazione dei rischi da parte dell’utilizzatore, quanto meno per presa visione del documento stesso: non certo nei termini di una assunzione di responsabilità nel merito tecnico della valutazione […] ma almeno per accertare il fatto che la valutazione stessa sia stata effettivamente eseguita». (Fonte: interpello 5/2014 del ministero del Lavoro)