In caso di tardiva o omessa trasmissione telematica delle dichiarazioni dei redditi (e non solo) da parte degli intermediari e dei CAF incaricati, a questi soggetti verranno applicate sanzioni da 516 a 5.164 euro. Lo prevede il nuovo comma 1-bis all’art. 7-bis del D.Lgs. n. 241/1997 (Legge di Stabilità 2014) che estende l’applicazione della sanzione a tutte le dichiarazioni e a tutti gli atti per i quali gli intermediari hanno assunto l’impegno di invio telematico alle amministrazioni pubbliche di riferimento per i diversi adempimenti. Le stesse sanzioni sono previste anche nel caso in cui l’attività non sia svolta nel rispetto di adeguati livelli di servizio; livelli che verranno definiti dall’Agenzia delle Entrate successivamente, con un un apposito provvedimento.
Violazioni gravi
In caso di gravi e ripetute violazioni di norme tributarie e contributive o nel caso in cui vengano forniti all’Amministrazione Finanziaria documenti falsi o incompleti rispetto a quelli forniti dal contribuente la Legge di Stabilità 2014 ha modificato l’art. 39 del D.Lgs. n. 241/1997 disponendo una sospensione da 3 a 12 mesi dell’autorizzazione dell’attività di assistenza fiscale o addirittura la revoca per le violazioni sono particolarmente gravi o la sospensione cautelare dell’attività di assistenza nei casi di particolare gravità.