Cambiano le regole per affitti e compravendite di immobili: in assenza dell’Attestato di Prestazione Energetica (APE) il contratto non verrà annullato ma si procederà con l’applicazione di multe record. La novità è frutto dell’applicazione di una modifica nel Decreto su Destinazione Italia, già approvato in Consiglio dei Ministri.
Cosa cambia
Da un lato permane l’obbligo di apporre la clausola con cui l’acquirente o il conduttore dichiarano di aver ricevuto l’Attestato di Prestazione Energetica in tutti i casi di contratti di compravendita immobiliare, atti di trasferimento di immobili a titolo oneroso, nuovi contratti di locazione di edifici o di singole unità immobiliari soggetti a registrazione. In più, ai contratti deve essere obbligatoriamente allegata una copia dell’APE, pena l’applicazione di una sanzione amministrativa che potrà andare da 3 a 18 mila euro. L’attività di controllo delle violazioni sono condotti dalla Guardia di Finanza o dall’Agenzia delle Entrate. Precedentemente l’art. 6 del D.L. n. 63/2013 (Decreto Ecobonus) aveva stabilito solo la nullità dei contratti nel caso in cui l’Attestato non fosse stato allegato o fosse risultato mancante.
Multe record
Il DL Destinazione Italia cambia le regole e stabilisce che, negli stessi casi, entrambe le parti coinvolte nella stipula del contratto siano soggette al pagamento, in solido e in parti uguali, di una multa che può andare:
- in generale da 3mila ai 18mila euro;
- per locazioni di singole unità immobiliari tra mille e 4mila euro;
- per contratti fino a tre anni la sanzione potrà essere ridotta della metà.
Sanatoria
Per i contratti stipulati durante l’entrata in vigore del DL Ecobonus e dichiarati nulli, la nullità deve essere sostituita dalla sanzione amministrativa (applicando qundi un condono reteroattivo) , ma solo nel caso in cui la sentenza con cui la nullità non sia passata in giudicato.
Trasferimento gratuito di immobili
Nel DL Destinazione Italia nessuna menzione viene fatta relativamente ai contratti di trasferimento degli immobili a titolo gratuito, sembrerebbe dunque che non ci sia più l’obbligo di allegare l’APE al contratto in caso di donazione di immobili, come veniva richiesto precedentemente pena la nullità de trasferimento.